Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un LIKE, un commento o quesito è sempre gradito e, se ritenete opportuno, condividetelo su "FACEBOOK" (Twitter o altri social) cliccando sotto al video sul tasto "Condividi" e subito dopo sull'icona del relativo social network, si aprirà un pop-up e potrete commentarlo prima di condividerlo nella Vs. pagina. Grazie e buon lavoro!
04-08-2016 IMPORTANTE! Sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo economico i "NUOVI" CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA [Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” e Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE”] per vedere tutte le informazioni cliccate sul link sottostante: www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/faq_efficienza_energetica_edifici_seconda_serie_1agosto_2016.pdf Ricordatevi sempre, in ogni caso, che una circolare del Ministero non ha lo stesso valore di un Decreto ministeriale reso Legge dal Parlamento, quindi mettete su due piani diversi i documenti!
Aggiornamento del 04/09/2015 - REGIONE EMILIA ROMAGNA La Regione Emilia Romagna ha pubblicato la DGR 967 del 20 luglio 2015 inerente ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Tale delibera è in accordo con i decreti ministeriali di cui al presente video (DM 26/06/2015) per i temi dei requisiti minimi, degli ambiti di applicazione e delle relazioni tecniche. Quì sotto il link dal sito per scaricarla: www.anit.it/wp-content/uploads/2015/08/DGR-967-2015-attuazione-DM-requisiti-minimi.pdf
Nel link qui sotto l'ultimo articolo scritto per la rivista INGENIO sul tema delle nuove richieste in merito ai requisiti minimi energetici per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici (nuova Legge 10). Lo ritroverete sul prossimo dossier sull’EFFICIENZA ENERGETICA E DOMOTICA in uscita a fine mese e poi ripreso nel magazine di dicembre. Link all'articolo: www.ingenio-web.it/Articolo/3452/Prestazioni_energetiche_degli_edifici:_approfondimento_sull_ultimo_decreto_.html
17-11-2015 IMPORTANTE! Sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo economico i CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA [Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” e Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE”] per vedere tutte le informazioni cliccate sul link sottostante: www.anit.it/wp-content/uploads/2015/10/FAQ_MISE-DM26-6_21_10_2015.pdf
Aggiornamento del 04/09/2015 - REGIONE LOMBARDIA Col Decreto n. 6480 del 30/7/2015, attuativo della Delibera della Giunta Regionale n. 3868 del 17/07/2015, la Regione Lombardia adegua di fatto la propria normativa ai contenuti del DM 26 giugno 2015, attuativi della Legge 90/2013 sull’efficienza energetica degli edifici. Ci sono alcune differenze sostanziali tra la normativa nazionale e questa regionale. In sostanza il Decreto n. 6480 è di fatto il nuovo testo unico in materia energetica per la Regione Lombardia e vi invito a leggerlo attentamente per chi opera in tale ambito geografico. Quì sotto trovate i seguenti link: . Delibera della Giunta Regionale n. 3868 del 17/07/2015 : www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/deliberazione-17-luglio-2015-n.-3868-1.pdf - Decreto attuativo n. 6480 del 30/7/2015 e i relativi allegati : www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-A.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-B.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-C.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-D.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-E.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-F.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-G.pdf www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-H.pdf
Salve, la legge 311 al punto 12 recita: in particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova istallazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia!
+Lucio Bruzzi Il punto 12 dell'Allegato I del D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal D.Lgs. 311/06, al comma 12 dell’Allegato I recitava quanto da te scritto, ma l'Allegato I si intitola "REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI" ed è stato sostituito dal DPR 59/09, quindi è stato abrogato
Ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità! Ti faccio anche i complimenti per la tua preparazione! Rimane comunque il dubbio di come comportarsi in regione Emilia Romagna! Inoltre rimane la certezza di essere governati da dei folli nemici della semplicità! Ammetto di non avere ne la voglia ne la capacità di creare una competenza come la tua, e sono convinto che la maggioranza dei tecnici si siano arresi e abbiano rinunciato a avere delle certezze perché sembrano irraggiungibili!
+Lucio Bruzzi Lucio ci vuole la passione di fare il lavoro che facciamo; non riuscirei ad alzarmi la mattina dal letto e pensare che devo andare in ufficio a riempire fogli per due spiccioli e soprattutto firmare cose di cui non capisco cosa faccio...io quando firmo, pur sbagliando come tutti, cerco di farlo consapevolmente nell'interesse mio e del mio cliente, cercando di offrire un servizio come vorrei riceverlo se fossimo a parti invertite alla cifra che ritengo congrua da chiedere considerando che lo stato ci leva anche le mutande....già il fatto che ti poni delle domande ti mette a un livello superiore rispetto ad altri! Per le risposte ci vuole la pazienza di mettersi li e cercarle....buon lavoro. Ale
Ringrazio per il lavoro effettuato! Ottimo lavoro, complimenti.Mi permetto di chiedere se è possibile avere le slide in formato pdf in modo da poter stampare.Grazie
+sostenibilità Grazie dei complimenti! Per mandarle mi invii una mail allo studio info@edilant.it e mi ricordi di quale argomento le servono le slide. Chiedo la gentilezza di lasciare un like al video se non lo avesse ancora fatto e, qualora dovesse divulgare od utilizzare con terzi le mie slide pubblicizzi il video e il canale in modo che altri possano vedere e commentare i video. Buon lavoro. Ale
Mi scusi, per quanto riguarda l'obbligo di far fronte a almeno il 50% del fabbisogno per la produzione di ACS tramite fonte energetica rinnovabile nel caso di impianti nuovi o ristrutturati, questo obbligo esiste ancora?
+Lucio Bruzzi Beh certo, mica ci possiamo far mancare anche questa normativa sulle nuove costruzioni; il decreto in questione è il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE." Effettivamente ci potrei fare un video, ma ho sempre evitato l'idea viste le pochissime nuove costruzioni....grazie dell'idea!
+Studio Di Progettazione EdilAnt Per i fabbricati nuovi non ci sono dubbi, ma nel caso della ristrutturazione di un impianto di climatizzazione o nel caso dell'istallazione di un impianto in un edificio esistente, l'obbligo esiste? La ringrazio
+Lucio Bruzzi Il Decreto Legislativo 28/2011 all'Art.11 dice che c'è obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; la definizione di "ristrutturazione rilevante" la si trova all'Art.2 lettera m ed è: «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie: i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria; Quindi tutti gli interventi inerenti SOLO gli impianti di qualsiasi natura, non lo fanno rientrare nel D.L. 28/2011.
+Studio Di Progettazione EdilAnt nelle faq della regione Emilia Romagna, mi trovo questa risposta.... 029 - Se un intervento di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici esistenti interessa un'unità immobiliare inserita all'interno di un condominio, dotata di riscaldamento autonomo, in fase di progettazione e nel ispetto della Delibera Regionale, ho l'obbligo di installare impianti di produzione di energia da FER?E se invece l’intervento si configura come sostituzione di generatore di calore posto in Centrale Termica a servizio diun condominio ho anche in questo caso l'obbligo di installare impianti di produzione di energia da FER? Nell’allegato 1 della delibera trova la definizione di “intervento di ristrutturazione di impianto termico” e quella di “sostituzione di generatore di calore” . Rispetto a tali efinizioni non si fa riferimento a una o più unità immobiliari o al condominio, quanto piuttosto a due diverse modalità di intervenire sull’impianto termico(ristrutturazione dell’impianto, sostituzione del generatore di calore).Per quanto riguarda la sostituzione del generatore di calore, occorre rispettare i requisiti di cui all’Allegato 2 - punti 4, 8, 9 e 10. Una modalità semplificata praticabile er rispettare i requisiti, in alternativa ai precedenti punti, è quella definita all’Allegato 2 - punto 5. Per tali tipi di intervento non è previsto l’obbligo di installare impianti limentati da FER.Per quanto riguarda la ristrutturazione dell’impianto termico, occorre ancora rispettare i requisiti di cui all’Allegato 2 - punti 4,8, 9, 10 e 19. Vanno inoltre tenuti in onsiderazione i limiti di cui al requisito dell’Allegato 2 - punto 5 (trasformazione in impianti singoli). Per quanto riguarda le FER, occorre rispettare il requisito di cui ll’Allegato 2 - punto 21, limitatamente alla parte termica (50% da FER per l’energia primaria necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria). Modalità lternative per soddisfare il requisito sono indicate ai successivi punti 20, 23 e 24 Quanto sopra indicato vale indipendentemente che si intervenga su una unità immobiliare che ha un impianto autonomo o un condominio con impianto centralizzato. Per capire quale prestazione deve essere garantita è quindi fondamentale definire il tipo di intervento, ovvero se si tratta di “ristrutturazione di impianto termico” oppure di “sostituzione di generatore di calore”. Come mai?
Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un LIKE, un commento o quesito è sempre gradito e, se ritenete opportuno, condividetelo su "FACEBOOK" (Twitter o altri social) cliccando sotto al video sul tasto "Condividi" e subito dopo sull'icona del relativo social network, si aprirà un pop-up e potrete commentarlo prima di condividerlo nella Vs. pagina. Grazie e buon lavoro!
04-08-2016
IMPORTANTE!
Sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo economico i "NUOVI" CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA [Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” e Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE”] per vedere tutte le informazioni cliccate sul link sottostante:
www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/faq_efficienza_energetica_edifici_seconda_serie_1agosto_2016.pdf
Ricordatevi sempre, in ogni caso, che una circolare del Ministero non ha lo stesso valore di un Decreto ministeriale reso Legge dal Parlamento, quindi mettete su due piani diversi i documenti!
Aggiornamento del 04/09/2015 - REGIONE EMILIA ROMAGNA
La Regione Emilia Romagna ha pubblicato la DGR 967 del 20 luglio 2015 inerente ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. Tale delibera è in accordo con i decreti ministeriali di cui al presente video (DM 26/06/2015) per i temi dei requisiti minimi, degli ambiti di applicazione e delle relazioni tecniche.
Quì sotto il link dal sito per scaricarla:
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/08/DGR-967-2015-attuazione-DM-requisiti-minimi.pdf
Nel link qui sotto l'ultimo articolo scritto per la rivista INGENIO sul tema delle nuove richieste in merito ai requisiti minimi energetici per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici (nuova Legge 10). Lo ritroverete sul prossimo dossier sull’EFFICIENZA ENERGETICA E DOMOTICA in uscita a fine mese e poi ripreso nel magazine di dicembre.
Link all'articolo:
www.ingenio-web.it/Articolo/3452/Prestazioni_energetiche_degli_edifici:_approfondimento_sull_ultimo_decreto_.html
17-11-2015
IMPORTANTE!
Sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo economico i CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA [Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi” e Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE”] per vedere tutte le informazioni cliccate sul link sottostante:
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/10/FAQ_MISE-DM26-6_21_10_2015.pdf
Aggiornamento del 04/09/2015 - REGIONE LOMBARDIA
Col Decreto n. 6480 del 30/7/2015, attuativo della Delibera della Giunta Regionale n. 3868 del 17/07/2015, la Regione Lombardia adegua di fatto la propria normativa ai contenuti del DM 26 giugno 2015, attuativi della Legge 90/2013 sull’efficienza energetica degli edifici.
Ci sono alcune differenze sostanziali tra la normativa nazionale e questa regionale. In sostanza il Decreto n. 6480 è di fatto il nuovo testo unico in materia energetica per la Regione Lombardia e vi invito a leggerlo attentamente per chi opera in tale ambito geografico.
Quì sotto trovate i seguenti link:
. Delibera della Giunta Regionale n. 3868 del 17/07/2015 :
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/deliberazione-17-luglio-2015-n.-3868-1.pdf
- Decreto attuativo n. 6480 del 30/7/2015 e i relativi allegati :
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480.pdf
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato.pdf
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-A.pdf
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-B.pdf
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-C.pdf
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-D.pdf
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-E.pdf
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-F.pdf
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-G.pdf
www.anit.it/wp-content/uploads/2015/07/Decreto-dirigente-unit%C3%A0-organizzativa-30-luglio-2015-6480-Allegato-H.pdf
Salve, la legge 311 al punto 12 recita: in particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova istallazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia!
+Lucio Bruzzi Tale obbligo sarebbe probabilmente inapplicabile allora come si fa???
+Lucio Bruzzi Il punto 12 dell'Allegato I del D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal D.Lgs. 311/06, al comma 12 dell’Allegato I recitava quanto da te scritto, ma l'Allegato I si intitola "REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI" ed è stato sostituito dal DPR 59/09, quindi è stato abrogato
Ti ringrazio di cuore per la tua disponibilità! Ti faccio anche i complimenti per la tua preparazione! Rimane comunque il dubbio di come comportarsi in regione Emilia Romagna! Inoltre rimane la certezza di essere governati da dei folli nemici della semplicità! Ammetto di non avere ne la voglia ne la capacità di creare una competenza come la tua, e sono convinto che la maggioranza dei tecnici si siano arresi e abbiano rinunciato a avere delle certezze perché sembrano irraggiungibili!
+Lucio Bruzzi Lucio ci vuole la passione di fare il lavoro che facciamo; non riuscirei ad alzarmi la mattina dal letto e pensare che devo andare in ufficio a riempire fogli per due spiccioli e soprattutto firmare cose di cui non capisco cosa faccio...io quando firmo, pur sbagliando come tutti, cerco di farlo consapevolmente nell'interesse mio e del mio cliente, cercando di offrire un servizio come vorrei riceverlo se fossimo a parti invertite alla cifra che ritengo congrua da chiedere considerando che lo stato ci leva anche le mutande....già il fatto che ti poni delle domande ti mette a un livello superiore rispetto ad altri! Per le risposte ci vuole la pazienza di mettersi li e cercarle....buon lavoro. Ale
Ringrazio per il lavoro effettuato! Ottimo lavoro, complimenti.Mi permetto di chiedere se è possibile avere le slide in formato pdf in modo da poter stampare.Grazie
+sostenibilità Grazie dei complimenti! Per mandarle mi invii una mail allo studio info@edilant.it e mi ricordi di quale argomento le servono le slide. Chiedo la gentilezza di lasciare un like al video se non lo avesse ancora fatto e, qualora dovesse divulgare od utilizzare con terzi le mie slide pubblicizzi il video e il canale in modo che altri possano vedere e commentare i video. Buon lavoro. Ale
Mi scusi, per quanto riguarda l'obbligo di far fronte a almeno il 50% del fabbisogno per la produzione di ACS tramite fonte energetica rinnovabile nel caso di impianti nuovi o ristrutturati, questo obbligo esiste ancora?
+Lucio Bruzzi Beh certo, mica ci possiamo far mancare anche questa normativa sulle nuove costruzioni; il decreto in questione è il DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE." Effettivamente ci potrei fare un video, ma ho sempre evitato l'idea viste le pochissime nuove costruzioni....grazie dell'idea!
+Studio Di Progettazione EdilAnt Per i fabbricati nuovi non ci sono dubbi, ma nel caso della ristrutturazione di un impianto di climatizzazione o nel caso dell'istallazione di un impianto in un edificio esistente, l'obbligo esiste? La ringrazio
+Lucio Bruzzi Il Decreto Legislativo 28/2011 all'Art.11 dice che c'è obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; la definizione di "ristrutturazione rilevante" la si trova all'Art.2 lettera m ed è:
«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
Quindi tutti gli interventi inerenti SOLO gli impianti di qualsiasi natura, non lo fanno rientrare nel D.L. 28/2011.
+Studio Di Progettazione EdilAnt Troppo esaustivo... :)
+Studio Di Progettazione EdilAnt nelle faq della regione Emilia Romagna, mi trovo questa risposta.... 029 - Se un intervento di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici esistenti interessa un'unità immobiliare inserita all'interno di un condominio, dotata di riscaldamento autonomo, in fase di progettazione e nel ispetto della Delibera Regionale, ho l'obbligo di installare impianti di produzione di energia da FER?E se invece l’intervento si configura come sostituzione di generatore di calore posto in Centrale Termica a servizio diun condominio ho anche in questo caso l'obbligo di installare impianti di produzione di energia da FER?
Nell’allegato 1 della delibera trova la definizione di “intervento di ristrutturazione di impianto termico” e quella di “sostituzione di generatore di calore” . Rispetto a tali efinizioni non si fa riferimento a una o più unità immobiliari o al condominio, quanto piuttosto a due diverse modalità di intervenire sull’impianto termico(ristrutturazione dell’impianto, sostituzione del generatore di calore).Per quanto riguarda la sostituzione del generatore di calore, occorre rispettare i requisiti di cui all’Allegato 2 - punti 4, 8, 9 e 10. Una modalità semplificata praticabile er rispettare i requisiti, in alternativa ai precedenti punti, è quella definita all’Allegato 2 - punto 5. Per tali tipi di intervento non è previsto l’obbligo di installare impianti limentati da FER.Per quanto riguarda la ristrutturazione dell’impianto termico, occorre ancora rispettare i requisiti di cui all’Allegato 2 - punti 4,8, 9, 10 e 19. Vanno inoltre tenuti in onsiderazione i limiti di cui al requisito dell’Allegato 2 - punto 5 (trasformazione in impianti singoli). Per quanto riguarda le FER, occorre rispettare il requisito di cui ll’Allegato 2 - punto 21, limitatamente alla parte termica (50% da FER per l’energia primaria necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria). Modalità lternative per soddisfare il requisito sono indicate ai successivi punti 20, 23 e 24
Quanto sopra indicato vale indipendentemente che si intervenga su una unità immobiliare che ha un impianto autonomo o un condominio con impianto centralizzato.
Per capire quale prestazione deve essere garantita è quindi fondamentale definire il tipo di intervento, ovvero se si tratta di “ristrutturazione di impianto termico”
oppure di “sostituzione di generatore di calore”. Come mai?
Io preferisco usare l'affermazione "a prova di distratto"