Salve Notaio, video molto interessante. Le chiederei, se possibile e di suo interesse, un video sempre in materia di diritto successorio, argomento a lei caro, sulle differenze tra onere testamentario (magari parlando dell'onere determinante) e condizione. Capisco le difficoltà di riassumere un argomento così difficile ma credo, in tema di successioni, che potrebbe essere particolarmente gradito. Complimenti e al prossimo video.
È un caso non contemplato dal legislatore, che prevede l’annullabilità (quindi produzione di effetti fino alla relativa sentenza) da parte del giudice in caso di mancanza di data: o meglio “per ogni altro difetto di forma” ai sensi dell’art 606 comma 2 cc. Direi che se nessuno lo impugna, nessun problema. Se un soggetto lo impugnasse per farne pronunciare la annullabilità a quel punto la decisione spetterebbe al giudice di merito sulla base di una valutazione. In caso di mero errore materiale da parte del testatore, lo stesso giudice potrebbe rettificare la data, a quanto sembra affermare la Corte di Cassazione. Chiaramente qualora venisse accertato che il testatore avesse intenzionalmente apposto una data impossibile, ció equivarrebbe alla mancanza di data, e, quindi, interverrebbe una pronuncia di annullamento. Ovvio che il documento al pari di qualunque testamento olografo dopo la morte del testatore deve essere pubblicato obbligatoriamente da Notaio con verbale.
Salve Notaio, Il testamento è valido anche se gli eredi sono a conoscenza di ciò che vi è scritto anche prima della morte del testatario ? Anche se il testatario ha scritto di suo pugno il testamento ma sotto dettatura e accordo tra i figli sulla spartizione dei beni ?
Sono due circostanze diverse. Per la prima non ho dubbi che si tratti di valido testamento, a nulla rileva che qualcun altro oltre il testatore conosca il contenuto del documento. Sulla seconda ne ho tanti. Ma spetta eventualmente a un giudice stabilire sulla invalidità del testamento. Sicuramene deve essere corrispondente a volontà del testatore, che giammai deve essere influenzata.
Un un’ultima domanda gentile Notaio, Il testatore con coniuge e 3 figli può dividere i suoi beni tra i figli senza lasciare nulla se non il diritto abitativo al coniuge ?
Io ho scritto così: "Io sottoscritto Paolo Marzano nato a Roma il 05/04/1983 dispongo quanto segue in caso di mio decesso", poi ovviamente ho scritto le mie volontà in merito ai miei beni e alle onoranze funebri. Ho scritto tutto a mano, anche la data e la firma in calce. È valido? Penso di sì, perché non ho sentito parlare di altri requisiti. Ho scritto vari testamenti olografi, ma tutti in date diverse tra loro, pertanto si capisce che il testamento più recente prevale sui precedenti.
Bisognerebbe valutare il contenuto delle singole disposizioni per eventuali nullità delle stesse. Il documento sembrerebbe valido nel complesso per ciò che leggo.
@@ilcanaledeldirittoprivato8059 Se una singola disposizione testamentaria vìola la legge, è nulla ma non rende nullo l'intero testamento. Ho capito bene?
Quando si usano frasi di rito c'è sempre una possibile forma di equivoco. Come ad esempio quando nei rogiti si afferma il trasferimento di un immobile nello stato di diritto in cui si trova assieme a non precisati vincoli, convenzioni ecc. Io mi sono sempre chiesto come si possa dire che uno accetta una convenzione ( non necessariamente propter rem ) senza che questa sia riportata nemmeno per relationem; solamente sulla base di una frase di rito. A mio parere questo è ancora più equivoco e giuridicamente nullo.
Nullità sulla base di quale norma giuridica? Negli atti notarili normalmente si fa riferimento alle pertinenze dell’immobile ( che seguono la sorte del bene principale, come da codice civile) e ai suoi “accessori”, alle “accessioni”, anche questi beni acquistati in forza del principio della “accessione” disciplinato dalla legge, nonché servitù prediali eventualmente esistenti, che, da codice, seguono il fondo a cui ineriscono, e altri eventuali diritti o oneri previsti negli atti di provenienza. Oltre il fatto che, spesso, viene riportata la convenzione o il diritto al quale viene fatto riferimento. E, in molti casi, anche in mancanza di questo riferimento, il trasferimento sarebbe avvenuto comunque.
@@ilcanaledeldirittoprivato8059 mi riferisco alle " diverse convenzioni " ex art 1123, 1124 ecc che spesso sono delle mere prassi condominiali. Il nuovo acquirente a mio parere ha tutto il diritto di disconoscerle nonostante la frase di rito : in pratica si dice di subentrare a un contratto senza riportare quale contratto sia.
Salve Notaio, video molto interessante. Le chiederei, se possibile e di suo interesse, un video sempre in materia di diritto successorio, argomento a lei caro, sulle differenze tra onere testamentario (magari parlando dell'onere determinante) e condizione. Capisco le difficoltà di riassumere un argomento così difficile ma credo, in tema di successioni, che potrebbe essere particolarmente gradito. Complimenti e al prossimo video.
Buongiorno Notaio, un testamento olografo è ugualmente valido anche datato 1922 anziché 2022.
La ringrazio anticipatamente
È un caso non contemplato dal legislatore, che prevede l’annullabilità (quindi produzione di effetti fino alla relativa sentenza) da parte del giudice in caso di mancanza di data: o meglio “per ogni altro difetto di forma” ai sensi dell’art 606 comma 2 cc. Direi che se nessuno lo impugna, nessun problema. Se un soggetto lo impugnasse per farne pronunciare la annullabilità a quel punto la decisione spetterebbe al giudice di merito sulla base di una valutazione. In caso di mero errore materiale da parte del testatore, lo stesso giudice potrebbe rettificare la data, a quanto sembra affermare la Corte di Cassazione. Chiaramente qualora venisse accertato che il testatore avesse intenzionalmente apposto una data impossibile, ció equivarrebbe alla mancanza di data, e, quindi, interverrebbe una pronuncia di annullamento.
Ovvio che il documento al pari di qualunque testamento olografo dopo la morte del testatore deve essere pubblicato obbligatoriamente da Notaio con verbale.
Salve Notaio,
Il testamento è valido anche se gli eredi sono a conoscenza di ciò che vi è scritto anche prima della morte del testatario ?
Anche se il testatario ha scritto di suo pugno il testamento ma sotto dettatura e accordo tra i figli sulla spartizione dei beni ?
Sono due circostanze diverse. Per la prima non ho dubbi che si tratti di valido testamento, a nulla rileva che qualcun altro oltre il testatore conosca il contenuto del documento. Sulla seconda ne ho tanti. Ma spetta eventualmente a un giudice stabilire sulla invalidità del testamento. Sicuramene deve essere corrispondente a volontà del testatore, che giammai deve essere influenzata.
Un un’ultima domanda gentile Notaio,
Il testatore con coniuge e 3 figli può dividere i suoi beni tra i figli senza lasciare nulla se non il diritto abitativo al coniuge ?
Io ho scritto così: "Io sottoscritto Paolo Marzano nato a Roma il 05/04/1983 dispongo quanto segue in caso di mio decesso", poi ovviamente ho scritto le mie volontà in merito ai miei beni e alle onoranze funebri. Ho scritto tutto a mano, anche la data e la firma in calce. È valido? Penso di sì, perché non ho sentito parlare di altri requisiti. Ho scritto vari testamenti olografi, ma tutti in date diverse tra loro, pertanto si capisce che il testamento più recente prevale sui precedenti.
Bisognerebbe valutare il contenuto delle singole disposizioni per eventuali nullità delle stesse. Il documento sembrerebbe valido nel complesso per ciò che leggo.
@@ilcanaledeldirittoprivato8059 Se una singola disposizione testamentaria vìola la legge, è nulla ma non rende nullo l'intero testamento. Ho capito bene?
Quando si usano frasi di rito c'è sempre una possibile forma di equivoco.
Come ad esempio quando nei rogiti si afferma il trasferimento di un immobile nello stato di diritto in cui si trova assieme a non precisati vincoli, convenzioni ecc.
Io mi sono sempre chiesto come si possa dire che uno accetta una convenzione ( non necessariamente propter rem ) senza che questa sia riportata nemmeno per relationem; solamente sulla base di una frase di rito.
A mio parere questo è ancora più equivoco e giuridicamente nullo.
Nullità sulla base di quale norma giuridica? Negli atti notarili normalmente si fa riferimento alle pertinenze dell’immobile ( che seguono la sorte del bene principale, come da codice civile) e ai suoi “accessori”, alle “accessioni”, anche questi beni acquistati in forza del principio della “accessione” disciplinato dalla legge, nonché servitù prediali eventualmente esistenti, che, da codice, seguono il fondo a cui ineriscono, e altri eventuali diritti o oneri previsti negli atti di provenienza. Oltre il fatto che, spesso, viene riportata la convenzione o il diritto al quale viene fatto riferimento. E, in molti casi, anche in mancanza di questo riferimento, il trasferimento sarebbe avvenuto comunque.
@@ilcanaledeldirittoprivato8059 mi riferisco alle " diverse convenzioni " ex art 1123, 1124 ecc che spesso sono delle mere prassi condominiali.
Il nuovo acquirente a mio parere ha tutto il diritto di disconoscerle nonostante la frase di rito : in pratica si dice di subentrare a un contratto senza riportare quale contratto sia.