Buongiorno come devo fare per per usufruire del 110 bonus nel 1984 il costruttore ha fatto un attico abitativo tutto abusivo in tutti questi anni il comune non si è interessato adesso come devo fare per fare per usufruire del bonus 110
Buongiorno Avvocato, grazie innanzitutto per la chiarezza espositiva e la ricchezza di contenuti. Volevo tuttavia farle una domanda: e se il 110 fosse richiesto "solamente" per la sostituzione di caldaia + pompa di calore + istallazione di pannelli? In presenza di abusi (parziali si intende, ma anche di grave entità) come ci si comporta? Grazie anticipo per la risposta.
Salve sig. Fausto, molti stanno facendo solo soluzioni di "tecnologia" visto anche l'approssimarsi della scadenza e io sono assolutamente d'accordo con questo approccio. In linea teorica la sostituzione e l'istallazione della sola tecnologia mette a mio avviso un pò più a riparo da contestazioni di natura urbanistica ma ci sarebbe comunque da discuterne. In ogni caso dopo il DL semplificazioni le eventuali difformità presenti sull'immobile non comportano la decadenza dal beneficio. Il problema infatti non è quello ma il fatto che la progettazione dei lavori posa far emergere le difformità che poi possano essere oggetto di accertamento da parte dell'Ente a prescindere dal SB. Se si fa solo la tecnologia a mio avviso (ma chiedo numi anche ai tecnici) non dovendo presentare particolari elaborati tecnici ma solo la Legge 10 credo si possa ovviare a questo problema.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 grazie per la Sua risposta . Sono andato dal tecnico che avrebbe dovuto fare il lavoro (sostituzione caldaia, pannelli fotovoltaici, chiller e pompa di calore) con la società che si occupa del montaggio. Mi ha scoraggiato perché, dice, che anche se catastalmente sono ok ( fiscalmente l'edificio è perfettamente in regola) urbanisticamente no poiché nel 1998, quando fu costruito l'edificio, non fu inserito nel progetto un seminterrato che successivamente, a seguito della costruzione di una strada, affiorò su un lato. Quindi , a parere del progettista tecnico, il DL semplificazioni non contemplerebbe tali tipologie di abusi. Ha delle fonti che mi rassicurerebbero del contrario? Sempre grazie.
@@faustologiudice9953 Articolo 119 comma 13 ter del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) lo riporto testualmente: 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. (5) 13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Ora quello che dice il suo tecnico è molto prudente perchè dalla presentazione della pratica di SB potrebbe evidenziarsi la difformità e costituire un problema. Io comunque se fossi in lei cercherei di andare in fondo al problema per vedere se e come risolverlo a prescindere dal Superbonus.
Buongiorno, ottimo video Io ho buttato giù due tramezzi per fare cucina a vista. E una deformità quindi prima di accedere al 110 bisogna sanare giusto ?
Ciao, le difformità interne di solito sono mere "irregolarità" che possono essere messe in ordine con la sola CILA a meno che non si vada a incidere su altri parametri di abitabilità. In linea di principio non sono un problema per il superbonus ma comunque ne parlerei con il mio tecnico.
EGR. Avvocato, le pongo una domanda alla quale le Agenzie immobiliari non sanno rispondere. Il proprietario di un appartamento (il cui condominio ha in corso i lavori di riqualificazione energetica deliberati nel novembre 2020 ed iniziati nel mese di febbraio 2021) vuole vendere: il preventivo della quota deliberata x l'immobile e di circa euro 30.000. la proprietaria come tutti i 13 condomini ha optato x la cessione del credito ad un Istituto di credito. La proprietaria pagherà circa solo 2000 a fine lavori che riguardano le parti comuni e bonus facciate.
Info interessati come sempre! Ps da tecnico (ing strutturista), ho un ulteriore dubbio :ma x i Sismabonus, che si fa?!! Nei modelli CILA, va espressamente dichiarato che l'intervento NON riguarderà le strutture... Giuro che mi arrendo! 😁1saluto
Salve Ing.! Ah bhe me lo sono chiesto anche io, teoricamente con la CILA non si possono fare opere strutturali tanto che è esclusa in caso di demoricostruzione...
Buongiorno Avvocato, desidererei sottoporre alla Sua attenzione, con riferimento all'art. 49 del TU Edilizia, una delle tante questioni concernenti le agevolazioni fiscali. "Gli interventi ...realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali....". Quindi dal disposto del citato articolo emergerebbe che per gli interventi, realizzati in base ad un titolo non ancora annullato o non più annullabile, la citata disposizione (e quindi la revoca o la decadenza dai benefici) non potrebbe trovare applicazione. La ringrazio e Le invio cordiali saluti, MP
In teoria si ma in pratica...NI. L'illecito amministrativo è imprescrittibile quindi il Comune può in ogni tempo "svegliarsi" e accertare l'abuso con tute le conseguenze del caso. Per quanto riguarda la possibilità di annullare i titoli la giurisprudenza di vertice è ormai concorde nel sostenere la teoria della legittimità intrinseca dell'intervento e quindi anche se il titolo non poteva essere annullato i giudici vanno a valutare se l'intervento era di per se legittimo o meno in base alla normativa e al regolamenti urbanistici. Insomma non c'è da dormire sonni tranquilli.
Buonasrra vorrei porre ub quesito..in caso di delibera dell'assemblea per il cappotto termico sono obbligato a far restringere il mio balcone di 10/15 cm chhe è già stretto e soprattutto a far smontare caldaia climatizzatori? Grazie
Eh...sig. Guglielmo questa è una domanda davvero interessante che non riuscirò a trattare una una piccola risposta. Per farla breve seconodo me ( e secondo recente giurisprudenza) NO! Dietro questo no ci sono chilometri di inchiostro e di ragionamenti giuridici ma a mio avviso la compressione del diritto di proprietà esclusiva può avvenire solo a determinate condizioni che se non vengono rispettate posso portare alla nullità della delibera che approva i lavori per cappotto. Le ripeto il discorso è complesso e non matematico ma il problema esiste.
Salve Ornella, il problema non è l'amovibilità ma il carattere di stabilità dell'intervento e soprattutto se fa aumentare la cubatura abitabile dell'immobile. Molti pensano che dietro la parola "rimovibile" si possa fare qualsiasi cosa ma non è così. Per non essere soggetto alla normativa edilizia il manufatto deve essere "facilmente rimovibile" il chè vuol dire che non deve avere carattere di stabilità mediante ancoraggi e/o cose simili. Per capirci il gazebo si...la tettoia no...In ogni caso meglio farsi consigliare da un tecnico di fiducia prima di fare qualsiasi intervento anche se dubbio perché i regolamenti e i vincoli possono essere molti e di vario tipo.
Buongiorno collega, mi hanno chiesto un parere su un caso particolare, una persona fisica è proprietaria di 4 appartamenti in condomini che usufruiranno del superbonus 110. Io ritengo che su due appartamenti può usufruire del bonus 110 anche per la parte di esclusiva proprietà, mentre negli altri due stabili potrà usufruire del superbonus sulle parti comuni. È giusta la mia interpretazione? E se si devo consigliare di fare presente, come rafforzativo, in assemblea che il superbonus dovrà riguardare solo le parti comuni e che personalmente non usufruirà di altro? Grazie
Gentile Collega, anzitutto ti ringrazio per aver chiesto il mio modestissimo parere. Dunque il comma 10 dell'ormai "famigerato" art. 119 DL 34/2020 ci dice che "Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio" per cui la tua interpretazione a mio avviso è corretta ed è la stessa che ho fornito io ai miei clienti. Mi permetto di aggiungere che a mio modesto avviso questo limite non può essere "eluso" mediante il meccanismo di detenzione ossia locando o concedendo in comodato d'uso a "cugini e parenti" le U.I. e facendo risultare questi come fruitori del bonus. Non ci sono prese di posizione dirette sul punto ma applico per analogia quello che è stato chiarito in caso di accesso al superbonus dell'usufruttuario che non posso dilungarmi ora a riferire. Per quanto riguarda la problematica del riferire in assemblea io ritengo di si magari adducendo proprio come motivazione quella di aver/voler usufruire del beneficio su altre UI di proprietà. La cosa va specificata perchè spesso gli appalti per i lavori comuni e per i lavori su proprietà esclusiva sono collegati e tutti i protagonisti (tecnici, ditta esecutrice ecc...) dovranno fare i conti escludendo gli appartamenti dal computo prima di firmare qualsiasi cosa.
Abuso edilizio può essere non solo un'edificazione diversa da quella di cui ai titoli edilizi depositati in Comune ma anche un mero errore formale, mancanza di un certificato, autorizzazione di un ente, relazione tecnica, comunicazione r.r., lieve difformità nella planimetria ecc. all’interno di una datata pratica edilizia. Purtroppo i Comuni non forniscono alcuna certificazione di conformità degli edifici, unico strumento è una certificazione da parte di un professionista abilitato (con il cd decreto semplificazioni non più obbligatoria) che può comunque essere poi disattesa dal Comune in sede di autotutela durante i lavori (bloccando quindi gli stessi ) o nei 9 anni successivi, in quanto ai cd abusi evidenti (mancanza titolo o piantina palesemente difforme da quanto realizzato) possono essere contestati anche meri errori formali che possono sfuggire anche al miglior professionista essendoci molta confusione con riguardo a tutte le norme nazionali e locali per l’edilizia vigenti in un determinato momento ed i relativi singoli adempimenti burocratici nel tempo necessari. Tenuto conto degli importi in gioco x 1 intero condominio, la responsabilità solidale tra tutti i singoli condomini x l'intera somma goduta dal condominio oltre sanzione che può arrivare sino al 200% di tali importi, l'inutilità de facto delle polizze che operano in sede civile (ossia richiedono un lungo ed incerto giudizio civile) mentre l'eventuale richiesta dell'Agenzia entrate è molto celere, in genere 60 giorni, credo si potranno verificare autentiche "tragedie". A mio avviso sarebbe bastato con riguardo allo stato legittimo, previo deposito di pratica completa, dare al Comune un termine di 60/90/120 giorni x pronunciarsi decorso il quale non è possibile contestare difformità, 2) spostare la pretese di eventuale recupero del credito fiscale dai condomini al general contractor (magari previa iscrizione in 1 apposito albo ad hoc con requisiti determinati da legge).. allo stato attuale è un'agevolazione veramente aleatoria tenuto conto delle molteplici fattispecie che possono portare alla sua revoca.
buonasera,ma con questa semplificazione, si interpreta che chiedano solo che sia solo l'immobile oggetto al bonus conforme,o rimane tutta la particella catastale come prima?
salve,chiedevo se con la nuova semplificazione .se ho' l'immobile soggetto al superbonus conforme,ma se nella mia particella catastale ho' abusi su capannone.,garage,sorgeranno problemi?
Inoltre invece non lo riguarda affatto, il superbonus su un quinto condominio, visto che possiede solo un box nel vano dedicato ad esso, non riscaldato?
Per le parti comuni non ci sono limiti, se è proprietario solo del box verrà conteggiata la sua quota parte millesimale in ragione dell'intervento sulle parti comuni
Domanda secca alla quale bisognerebbe dedicare un seminario di studi...diciamo così: gli interventi effettuati prima del '67 godono di una specie di "presunzione" di legittimità poichè prima di tale data non era prevista la licenza edilizia anche se vi erano altri titoli ugualmente abilitativi...ma qui si apre un mondo che non è possibile analizzare qui.
un sentito ringraziamento per i suoi puntuali e precisi video su questo argomento del superbonus. Alla luce della recente legge 108, che cosa succede per le pratiche presentate a suo tempo secondo il vecchio regime e magari già concluse o in via di conclusione? Se si procede senza presentare la nuova cilaS, che cosa succede ai controli e alle sanzioni? ADE procederà secondo i vecchi criteri "talebani" o adotterà le misure più soft previste dalla nuova normativa semplificata? E se nel caso ADE procedesse col vecchio regime, ci sono le ragioni legali perché venga adottato il regime più favorevole? Grazie se vorrà rispondere a questo quesito di natura fisco-legale e buon lavoro.
Gent.ma Signora Anna, innanzitutto la ringrazio per l'apprezzamento del mio lavoro spero sia d'aiuto a quanti più possibile! Quello che lei pone è un quesito estremamente interessante a cui risponderò con mie personali considerazioni. Dunque il D.L. che ha introdotto la CilaS ci dice che i lavori di cui all'art. 119 c.13-ter D.L. 34/2020 "sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata" questa dicitura lascia spazio, a mio avviso, alla discrezionalità in merito allo strumento di presentazione dei lavori, salvo le derminazioni che ogni singolo Ente territoriale intenderà adottare (so ad esempio che la Regione Emilia-Romagna dovrebbe aver adottato un atto con cui "impone" di utilizzare la CILAS per le pratiche di superbonus). In tal senso le pratiche di superbonus iniziate prima dell'entrata in vigore dell'attuale assetto normativo seguiranno l'iter iniziato. Qui viene il bello. Quando io in un precedente video parlavo di disparità di trattamento mi riferivo proprio a queste evenienze soprattutto in caso di accertamento e sanzioni. Come ricordava lei in caso di CILAS sono previste 4 ipotesi tassative di revoca e non è prevista l'applicazione dell'art. 49 DPR 380/2001 in caso di difformità pregresse cosa che invece non si rinviene per coloro che hanno presentato una "normale" SCIA prima della norma in parola. Potrebbe quindi, per assurdo ma nemmeno tanto, verificarsi che colui che ha presentato la SCIA prima dell'entrata in vigore dell'attuale norma sia soggetto a revoca per motivi che ora non lo sarebbero. Il tutto a mio avviso sarebbe assolutamente impugnabile ma questo è. Altra norma distopica di questi tempi così "bizzarri".
Salve avvocato vorrei porle una domanda .Se in un condominio si facesse il superbonus con un condomine che avrebbe degli abusi interni o esterni con l'ampliamento di una finestra l'eventuale sanzione sarebbe imputabile solo al condomine (che tra l'altro non vuole aderire al superbonus) o all'intero condominio?? Grazie per un eventuale risposta
Salve, dipende se "l'abuso" insiste su una parte esclusiva di proprietà o è su una parte comune. In questo secondo caso l'amministratore avrebbe già dovuto attivarsi per risolvere il problema a prescindere dal superbonus. Nel caso l'abuso sia solo sulla parte esclusiva ne risponderà il singolo condomino, anche se sconsiglio sempre questo atteggiamento.
buongiorno avvocato, grazie per il video. ho una domanda e spero non sia sciocca : il nuovo decreto semplificazioni dichiara espressamente che nella Cila (o cilas come vogliono chiamare il nuovo titolo adattato al superbonus) deve essere inserito il riferimento al titolo che ha autorizzato il fabbricato o al provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Vengono poi definiti i criteri della decadenza del beneficio : 1)mancata presentazione della CILA; 2)interventi realizzati in difformità dalla CILA; 3)assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967; 4)non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del Decreto Rilancio. Nel caso di edifici edificati ante 1967 è quasi impossibile acquisire il progetto originario (e quindi attestare difformità e/o abusi), sia per il professionista incaricato che altresì per gli organi di controllo, tanto è che di norma si usa asseverare la conformità di questo genere di immobile con documentazione fotografica aerea d'archivio.... immagino quindi che per gli edifici ante 1967 sia effettivamente una semplificazione questo decreto? mi sbaglio? grazie
A quanto pare si anche se ricordo, anche al legislatore, che dal '1942 vigeva la L. 1150/42 in tema di "licenza edilizia" e alcuni Comuni avevano già dei regolamenti edilizi e quindi in quei casi ante '67 vuol dire tutto e niente... e prima ancora vi erano altre norme...questa storia dell'ante '67 è una questione lunga e intricata magari ne parlerò un giorno se riesco a condensarla in un video...Quello che voglio dire è che ante '67 deve essere vista per forza come una "semplificazione" se no non se ne esce
Salve Avv. Si può accedere al superbonus 110 se nel mio condominio un condomino ha aumentato la superficie utile e quindi la relativa cubatura del proprio garage. Ha abbattuto una parete condominiale per poter parcheggiare due auto in lunghezza ?
mmmm sig. Vincenzo io non ci scherzerei a dire il vero. Le difformità sulle parti comuni sono un problema serio...poi che ad oggi la CILA Superbonus non richieda la conformità è un discorso molto più complesso non esauribile qui nei commenti ma di fatto se fosse il mio condominio vorrei vederci chiaro
Buongiorno Avvocato, grazie per le sue spiegazioni chiare ed ineccepibili. Volevo chiederle cosa ne pensa della circolare 7E Del 25 giugno dell'Agenzia dell'Entrate. In un altro video su TH-cam, un ingegnere, asseriva che, a pag 335 della suddetta circolare, l'agenzia conferma che in caso di opere abusive, il beneficio decade. La mia interpretazione è che si parli di opere abusive fatte con il superbonus, mentre lui sostiene che qualsiasi opera fatta su una situazione di abuso costituisce anch'essa abuso e, pertanto, il bonus andrebbe revocato Sarebbe interessante avere un suo giudizio in merito. La ringrazio infinitamente per le informazioni che condivide con noi, permettendoci di compiere scelte oculate nel prosieguo del super bonus Cordiali saluti, Gianluca.
La questione è molto complicata, in merito posso segnalare che la giurisprudenza ha più volte ribadito che effettuare dei lavori su immobili abusivi costituisce "ripresa dell'attività criminosa" e pertanto, di fatto, anche se si effettuano lavori in completa coerenza con la CILA Superbonus ciò non toglie che gli stessi possano essere dichiarati abusivi poichè effettuati su precedenti opere difformi...Sulla decadenza del beneficio il DL Semplificazioni ha espressamente limitato tale evenienza a queste 4 ipotesi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 I dubbi interpretativi però rimangono proprio per quanto anzidetto ed è uno dei tanti motivi per cui questo DL "semplificazioni" a mio avviso è assolutamente da rivedere.
Siamo padre e figlio, abitiamo in unica palazzina divisa in due unità immobiliari con subalterni distinti, entrate separate e proprietà intestata separatamente ad ogni uno di noi. Come ai vecchi tempi, delle famiglie patriarcali abbiamo, per motivi di organizzazione ed economici, tutti gli impianti in comune (riscaldamento, elettrico, idrico). Gentilmente le chiedo questa situazione come viene considerata in merito al " unita funzionalmente indipendente"? la situazione descritta è motivo ostativo per accesso al superbonus 110% ? uno di noi può fare il sismabobus sull'intero edificio (cappotto) come trainante e avere i trainati a disposizione (fotovoltaico, serramenti, ascensore(+65), infissi), esiste a suo parere una ulteriore soluzione alternativa? GRAZIE per le informazioni preziose che vorrà darmi
Salve sig. Massimo, ai sensi di legge "per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale" Sembrava che con il DL semplificazioni volessero eliminare questa dicitura ma a quanto pare così non è stato. Da quello che mi descrive credo che purtroppo non ci sia spazio per definire le vostre unità "funzionalmente indipendenti" il che viene interpretato non come motivo ostativo ma come possibilità di accedere con un massimale relativo ad una sola unità abitativa. In ogni caso le consiglio di far fare un sopralluogo ad un tecnico di sua fiducia che guardando il carteggio e lo stato di fatto magari potrà fornirle una soluzione "alternativa".
Dipende dalle dimensioni e dai permessi che servono nel tuo particolare comune. Alcune tettoie richiedono anche lo strutturista... io farei fare un sopralluogo al mio tecnico di fiducia ma, così a naso, probabilmente conviene smontare come ti è stato già detto, e poi magari vedi come poter fare per poterla rimontare legittimamente
Gentilissimo Avvocato. Io, pur da non competente in materia, ho provato a leggere il nuovo 13-ter... non riesco a convincermi, senza avere qualche dubbio residuo, che tale 13-ter ci lasci proprio tranquilli, in termini di restituzione del beneficio/sanzioni/interessi. Lo leggo più così: si può partite senza asseverare la leggittimità (il tecnico non deve, ma io committente ne rispondo comunque); la perdita del beneficio è correlata ai quattro punti indicati nel 13-ter, ma questi punti li vedo riferiti ai lavori a farsi, non allo stato pregresso che, se illeggittimo, comunque può portami alla perdita del beneficio con i disastrosi effetti sopra citati (restituzione del credito, sanzioni dal 100% al 200%, interessi). Che ne pensa?
Dubbio legittimo Francesco ma la norma specifica che la decadenza prevista dall'art. 49 opera ESCLUSIVAMENTE nei casi tassativamente elencati per cui non credo vi sia spazio per una interpretazione estensiva che, laddove venga effettuata, dovrà essere sicuramente impugnata nelle sedi opportune.
Se la proprietaria vende l'immobile prima della fine lavori, e vero che perde il bonus e dovrà pagare euro 30.000? Non ha senso. Si può fare un rogito scrivendo che il bonus resta a vantaggio del venditore e l'acquirente semplicemente acquisterà l'immobile con facciata in corso di lavori ed eventualmente ristruttureta se serve la caldaia o pavimento senza bonus? L'acquirente farà ricorso alla normale detrazione x ristrutturazione. Mi può dare un suo parere?
Salve Alessandra, materia più da commercialisti ma provo a dare il mio parere. Dunque in linea teorica il bonus segue sempre l'immobile. In caso di detrazione diretta questo è facilmente comprensibile: chi acquista si detrae le somme. In caso di cessione del credito invece credo che questo meccanismo non possa operare automaticamente poichè il credito d'imposta è stato già interamente oggetto di cessione a terzi da parte del precedente proprietario. A mio avviso quindi si potrà indicare nell'atto di compravendita che il credito d'imposta è stato già interamente ceduto a terzi senza particolari problemi. Effettivamente anche io non rinvengo particolari e precise prese di posizione in merito e magari potrebbe essere utile proporre apposito interpello all'AdE per stare sul sicuro.
🤔 ci vorrebbe una ulteriore semplificazione semplice e corretta per tutti: una volta accettato il superbonus nel pieno rispetto della sua realizzazione, eventuali piccoli abusi, interni o che non modificano la volumetria o la forma dell'edificio né tantomeno lo spostamento dalla sua originaria area di sedime, i giochi sono chiusi. In parole povere, se negli anni ho spostato un muro interno, canterto, o modificato una porta di ingresso, tutto questo potrebbe essere condonato in caso di accettazione del superbonus da parte dello Stato. Sarebbe come un reset... Grazie Avvocato.
Stavo pensando esattamente la stessa cosa. C'è un abuso, ok, l'importante è che il nuovo progetto, la nuova ristrutturazione, finanziati col bonus, vada a cancellare tutti gli abuti. STOP. Se me li fai rimanere, io stato ti multo. Non vedo perchè una cosa così semplice bisogna sempre complicarla. Ah già, parliamo dello stato...... devono comunque recuperare quei pochi spiccioli che servono per pagare i loro stipendi e/o le loro pensioni......
Salve sig. Antonino, ho rivisto il video parecchie volte e non ho avuto problemi. Se altri hanno avuto lo stesso problema lo scrivano qui nei commenti così mi accerto.
Sarebbe stato meglio istituire un condono edilizio almeno per i piccoli abusi, tipo chiusura del balcone con verande, in maniera tale da dare la possibilità di accedere al Superbonus ed alimentare le casse dello stato compensando almeno in minima parte l' esborso.
Bha, forse sarebbe bastato dire che chi intende eseguire lavori di efficientamento può sanare contemporaneamente i piccoli abusi con il pagamento di una oblazione magari in misura fissa. Forse non la più popolare delle idee ma avrebbe tolto l'empasse a molti.
A me sembra molto chiaro, e già lo era prima del Decreto Semplificazioni. La difformità edilizia..." deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione". Ed è finita che la si è estesa anche all'aver spostato un muro interno o aperto una finestra (ad opera di non si sa chi, ma cui tutti hanno aderito). Ora semplicemente si è cercato di levare tutte quelle incombenze e controlli che di fatto bloccavano gli interventi e ribadire che sono esclusi solo gli edifici abusivi.
In linea teorica sono d'accordo con lei ma la norma non dice questo e in astratto consentirebbe di effettuare i lavori del SB anche su immobili abusivi non sanabili. Lei mi che nessun tecnico lo farà. Speriamo. Quello che ho imparato nella mia modesta esperienza di 16 anni di avvocatura e di diritto urbanistico è che se si lascia uno spiraglio nascono problemi.
Si parla di distacchi, cubatura, superficie coperta e altezze. Ma poi bisogna presentare CILA che deve evidenziare anche difformità minori (2% su posizione di porte, finestre, spessore muri,...). Non ci vuole un genio a capire che il ministero delle cosiddette semplificazioni dovrebbe dire 2% di tolleranze sulle prime e 10% di tolleranza su tutto il resto per sbloccare cantieri. Un 10% di errore per come lavorano molti muratori è la norma e il cittadino è parte lesa, perché non ha nessun beneficio da queste piccole difformità: ha trovato tutto così e nemmeno sapeva ci fossero... E i tecnici si attaccano a queste cose per riempirsi le tasche di soldi per sanare dettagli del tutto insignificanti. Solita Italia... manderemo all'aria anche questo SB per burocrazia vergognosa. Non serve un condono, serve alzare la tolleranza sulle piccole difformità che hanno il 99% delle case, probabilmente anche quelle dei legiferatori...
Buonasera, ok che non si applica l'art. 49 ma è proprio vero che posso applicare il superbonus per porzioni di immobili che andrebbero fiscalizzate? Cioè se ho delle difformità non sanabili come altezza massima di PRG sforata più del 2%, è proprio vero che posso spendere dei soldi pubblici su porzioni da fiscalizzare e quindi escluse già dal decreto?
Sara' sempre necessaria la confor mita' urbanistica, edilizia e catastale dell'unita' immobiliare. Solo che a dichiarare detta conformita' sara' il proprietario!!!
Video molto interessante Per questo decreto delle semplificazioni io da ingegnere lo vedo così: PRIMA Se ho degli abusi, li devo sanare in modo da avere la conformità urbanistica. Poi posso accedere al superbonus. In questo modo io devo avviare 2 cantieri sullo stesso immobile DOPO inizio i lavori per il superbonus ma contestualmente faccio quegli interventi per ripristinare lo stato di fatto e quindi la conformità urbanistica. In questo modo inizio solo un cantiere. Il problema degli abusi però si complica nel caso di fabbricati vincolati dalla paesaggistica, con tempi molti lunghi che potrebbero dilazionare la fine lavori oltre il tempo massimo del superbonus. In sintesi questo decreto semplificazioni mi permette di iniziare la pratica del superbonus, ma se ho abusi è interesse della committenza metterli a posto, pena sanzioni amministrative o addirittura penali. L'unico problema rimane la scadenza. A mio avviso sarebbe stato necessario inserire una scadenza per l'inizio dei lavori e non per la fine. Così si può lavorare in totale sicurezza ed efficienza. Saluti
Salve Luca il suo è un ottimo modo di vedere la questione e lo condivido, purtroppo la legge lascia troppo spazio invece a interpretazioni "sommarie" e se qualcuno non la pensa come lei si rischia di fare lavori su immobili abusivi. Sono sicuro comunque che la maggioranza dei tecnici sarà professionale e coscienziosa e fornirà adeguata assistenza ai clienti!
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 Consideri che ancora non ho iniziato un cantiere, proprio perché non voglio commettere errori, nonostante sia coperto da assicurazioni. Purtroppo conosco alcuni clienti che si sono affidati a tecnici troppo improvvisati. Un esempio lampante è che questi clienti non sapevano neanche cosa fosse il visto di conformità e il cantiere è già iniziato
Gentile avvocato, se in un condominio c'è qualche vetrata su un piccolo balconcino (2mq) della cucina sin dagli anni 70 (forse non condonato nel 85) ci possono essere problemi per il superbonus?
Salve sig. Giuseppe. La risposta è...dipende. Dipende se "la vetrata" aumenta la cubatura, se è una vetrata chiusa, se sono state fatte le comunicazioni, dal comune e i regolamenti...insomma ci sono svariati fattori da tener presente, in ogni caso per accedere al superbonus c'è bisogno del tecnico che saprà sicuramente valutare la problematica e offrire le soluzioni adeguate.
Questa semplificazione non significa nulla. Nel corpo della CILA va comunque data una indicazione sulla conformità urbanistica, dovrebbero modificare il come compilare la CILA. Pertanto è un penoso tentativo di salto dell'ostacolo. Fare il 110% in presenza di abusi sarà il più grande errore della vostra vita e ve lo dico da General Contractor con diversi cantieri già avviati, TUTTI CONFORMI SULL'URBANISTICO EDILE! SEMPRE! La soluzione sarebbe semplice, uscire dal bigottismo tipico italiano, rendersi conto che la battaglia contro l'abusivismo è stata persa e lasciare che le persone migliorino la condizione dei propri edifici, perché non si tratta di avere gli infissi belli o la facciata rifatta, qui si parla di rendere energeticamente efficienti le nostre case ed è di una importanza globale (il 60/70% del cambiamento climatico è dovuto proprio alla inefficienza dei nostri "palazzi" le fonti di quel che dico sono ovunque!). Lo dobbiamo fare per noi e specialmente per quelli che verranno DOPO DI NOI!!
In linea di principio sono concorde con lei...il fine giustificherebbe i mezzi... ma in ogni caso sarebbe un grosso schiaffo a chi ha invece fatto sempre tutto in regola che sarebbe messo al pari di chi invece vorrebbe adeguare il proprio immobile abusivo con soldi pubblici...non lo so non me la sento di dire che sarebbe giusto.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 Ma troviamo un punto di incontro, diciamo che per ogni % di abuso rispetto al progetto inziale, vada versata una somma fissa di X€ così sblocchiamo la procedura almeno, non nascondiamoci dietro a tecnicismi che COME AL SOLITO solo i più spregiudicati useranno, mettendo in serio pericolo i proprietari di abitazioni con difformità. Personalmente a condòmini che mi chiedono di intervenire in presenza di difformità, illustro come possa essere il loro più grande errore, anche alla luce di questa farsa della "semplificazione". Che teatro deplorevole e quante persone deluse...
la definizione è irragionevole e illegale . ammesso che non sarò lo sfortunato che sarà controllato dall ispettorato edilizio . quando andrò a vendere anche se ante 67 chi compra vuole la licenza regolare perche paga come gli altri. sono anni che si chiede un condono tombale per regolarizzare le difformità dei costruttori degli anni 60 . ogni vendita e un calvario che si risolve solo se l abuso è assentibile con 3000 5000 euro di scia in sanatoria ma non sempre è assentibile è allora ?. occorre un condono tombale . soldi che entrano nelle casse dei comuni e snellimento delle vendite. e ripristino legalità e uguaglianza tra chi ha le carte in regola e chi no
Salve avvocato, vorrei fare 1 considerazione : l' art 49 del dpr 380/2001 dice che ""gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti" ovvero un immobile in cui sono presenti degli abusi non può beneficiare di alcuna detrazione fiscale . quindi un immobile in cui sono presenti abusi o difformità , ovvero non e' urbanisticamente conforme non può beneficiare non solo del superbonus ma anche di tutti gli altri bonus edilizi (50%,65%,90%). Fatta questa premessa, se devo cambiare la caldaia centralizzata del condomino, sia sé voglio usare il superbonus o sé voglio usare il bonus 50% con sconto in fattura, comunque devo verificare in entrambe la conformità urbanistica. Cio' vuol dire che saranno gli stessi i tempi di attesa(per il reperimento della documentazione) per l' inizio dei lavori sia facendoli Col 110 o col 50 presumibilmente. E' corretto? Grazie
Con il DL "semplificazioni" è stata introdotta la "super CILA" o CILAS...oltre alla previsione di specifiche e tassative ipotesi di revoca del superbonus tra le quali non vi è la conformità precedente all'effettuazione dei lavori. In linea teorica quindi il tecnico non essendo più obbligato alla asseverazione dell'immobile ante intervento può andare avanti con la pratica. Da qui la disparità di trattamento con chi invece vuole accedere ad altri bonus oltretutto anche meno gravosi per le casse dello stato come il 50%. Per questi non è stata fatta nessuna deroga e quindi lo stato legittimo dell'immobile deve essere presente pena la revoca ai sensi del citato art. 49 DPR 380...
non è cambiato nulla, specie in molte regioni d'Italia, dove nei modelli della cila (esempio io sono della Sicilia) devi per forza indicare la conformità urbanistica, ergo almeno in Sicilia non è cambiato niente e poi nessun tecnico si fiderebbe delle mezze parole delle leggi italiane rischiando la professione.
Salve Salvatore, infatti stanno predisponendo un nuovo modulo unico senza asseverazione...www.ilsole24ore.com/art/superbonus-modello-standard-comunicare-l-inizio-lavori-AEjEegO Vedremo... Aggiungo...pare che vada bene a tutti anche all'ordine degli ingegneri quindi...
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 restano sempre le perplessità mie e penso anche sue da come ha giustamente esposto, conoscendo come vanno le cose in Italia o dicono espressamente che il super bonus si può fare anche con abusi, oppure nessun tecnico coscenzioso farà mai o assevererà la qualsiasi relativa al bonus 110 se non c'è conformità.....questa norma andava scritta da avvocati e da tecnici che esercitano la professione, non da burocrati seduti da una vita dietro ad un tavolo...
Si risolverà tutto con un oblazione. Si sono precostituiti una bella riserva futura da andare a chiedere ai cittadini. Non pretenderanno mai le demolizioni,si risolverà tutto con dei pagamenti
Grazie, é proprio vero siamo in Italia!
Grazie Avvocato per l'interessantissimo chiarimento 🙂🙂🙂
Gentile avv. condivido le Sue riflessioni. Congratulazioni.
Grazie mille, caro collega, preciso e puntuale come sempre, a mio modesto parere, il n.1 nella materia.
Troppo gentile! 😅
Bellissimo video grazie per la condivisione
Buongiorno come devo fare per per usufruire del 110 bonus nel 1984 il costruttore ha fatto un attico abitativo tutto abusivo in tutti questi anni il comune non si è interessato adesso come devo fare per fare per usufruire del bonus 110
grazie maestro
Eeeh Maestro adesso!! 😅 Grazie della stima ma maestro è troppo!
Grazie mille!
Buongiorno Avvocato,
grazie innanzitutto per la chiarezza espositiva e la ricchezza di contenuti. Volevo tuttavia farle una domanda:
e se il 110 fosse richiesto "solamente" per la sostituzione di caldaia + pompa di calore + istallazione di pannelli? In presenza di abusi (parziali si intende, ma anche di grave entità) come ci si comporta? Grazie anticipo per la risposta.
Salve sig. Fausto, molti stanno facendo solo soluzioni di "tecnologia" visto anche l'approssimarsi della scadenza e io sono assolutamente d'accordo con questo approccio. In linea teorica la sostituzione e l'istallazione della sola tecnologia mette a mio avviso un pò più a riparo da contestazioni di natura urbanistica ma ci sarebbe comunque da discuterne. In ogni caso dopo il DL semplificazioni le eventuali difformità presenti sull'immobile non comportano la decadenza dal beneficio. Il problema infatti non è quello ma il fatto che la progettazione dei lavori posa far emergere le difformità che poi possano essere oggetto di accertamento da parte dell'Ente a prescindere dal SB. Se si fa solo la tecnologia a mio avviso (ma chiedo numi anche ai tecnici) non dovendo presentare particolari elaborati tecnici ma solo la Legge 10 credo si possa ovviare a questo problema.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 grazie per la Sua risposta . Sono andato dal tecnico che avrebbe dovuto fare il lavoro (sostituzione caldaia, pannelli fotovoltaici, chiller e pompa di calore) con la società che si occupa del montaggio. Mi ha scoraggiato perché, dice, che anche se catastalmente sono ok ( fiscalmente l'edificio è perfettamente in regola) urbanisticamente no poiché nel 1998, quando fu costruito l'edificio, non fu inserito nel progetto un seminterrato che successivamente, a seguito della costruzione di una strada, affiorò su un lato. Quindi , a parere del progettista tecnico, il DL semplificazioni non contemplerebbe tali tipologie di abusi. Ha delle fonti che mi rassicurerebbero del contrario? Sempre grazie.
@@faustologiudice9953 Articolo 119 comma 13 ter del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) lo riporto testualmente: 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. (5)
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Ora quello che dice il suo tecnico è molto prudente perchè dalla presentazione della pratica di SB potrebbe evidenziarsi la difformità e costituire un problema. Io comunque se fossi in lei cercherei di andare in fondo al problema per vedere se e come risolverlo a prescindere dal Superbonus.
Buongiorno, ottimo video
Io ho buttato giù due tramezzi per fare cucina a vista. E una deformità quindi prima di accedere al 110 bisogna sanare giusto ?
Ciao, le difformità interne di solito sono mere "irregolarità" che possono essere messe in ordine con la sola CILA a meno che non si vada a incidere su altri parametri di abitabilità. In linea di principio non sono un problema per il superbonus ma comunque ne parlerei con il mio tecnico.
EGR. Avvocato, le pongo una domanda alla quale le Agenzie immobiliari non sanno rispondere.
Il proprietario di un appartamento (il cui condominio ha in corso i lavori di riqualificazione energetica deliberati nel novembre 2020 ed iniziati nel mese di febbraio 2021) vuole vendere: il preventivo della quota deliberata x l'immobile e di circa euro 30.000. la proprietaria come tutti i 13 condomini ha optato x la cessione del credito ad un Istituto di credito. La proprietaria pagherà circa solo 2000 a fine lavori che riguardano le parti comuni e bonus facciate.
Info interessati come sempre! Ps da tecnico (ing strutturista), ho un ulteriore dubbio :ma x i Sismabonus, che si fa?!! Nei modelli CILA, va espressamente dichiarato che l'intervento NON riguarderà le strutture... Giuro che mi arrendo! 😁1saluto
Salve Ing.! Ah bhe me lo sono chiesto anche io, teoricamente con la CILA non si possono fare opere strutturali tanto che è esclusa in caso di demoricostruzione...
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 infatti... Personalmente mi trovo in difficoltà... Speriamo in qualche chiarimento futuro. Grazie!
Buongiorno Avvocato,
desidererei sottoporre alla Sua attenzione, con riferimento all'art. 49 del TU Edilizia, una delle tante questioni concernenti le agevolazioni fiscali. "Gli interventi ...realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali....".
Quindi dal disposto del citato articolo emergerebbe che per gli interventi, realizzati in base ad un titolo non ancora annullato o non più annullabile, la citata disposizione (e quindi la revoca o la decadenza dai benefici) non potrebbe trovare applicazione. La ringrazio e Le invio cordiali saluti, MP
In teoria si ma in pratica...NI. L'illecito amministrativo è imprescrittibile quindi il Comune può in ogni tempo "svegliarsi" e accertare l'abuso con tute le conseguenze del caso. Per quanto riguarda la possibilità di annullare i titoli la giurisprudenza di vertice è ormai concorde nel sostenere la teoria della legittimità intrinseca dell'intervento e quindi anche se il titolo non poteva essere annullato i giudici vanno a valutare se l'intervento era di per se legittimo o meno in base alla normativa e al regolamenti urbanistici. Insomma non c'è da dormire sonni tranquilli.
Buonasrra vorrei porre ub quesito..in caso di delibera dell'assemblea per il cappotto termico sono obbligato a far restringere il mio balcone di 10/15 cm chhe è già stretto e soprattutto a far smontare caldaia climatizzatori? Grazie
Eh...sig. Guglielmo questa è una domanda davvero interessante che non riuscirò a trattare una una piccola risposta. Per farla breve seconodo me ( e secondo recente giurisprudenza) NO! Dietro questo no ci sono chilometri di inchiostro e di ragionamenti giuridici ma a mio avviso la compressione del diritto di proprietà esclusiva può avvenire solo a determinate condizioni che se non vengono rispettate posso portare alla nullità della delibera che approva i lavori per cappotto. Le ripeto il discorso è complesso e non matematico ma il problema esiste.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 Grazie mille Avvocato farò valere i miei diritti.
Cordiali saluti
Guglielmo Bracci
lei è un grande
Avv. Vorrei sapere se mettendo dei vetri amovibili su un terrazzo con tetto già esistente in muratura si crea abuso
Salve Ornella, il problema non è l'amovibilità ma il carattere di stabilità dell'intervento e soprattutto se fa aumentare la cubatura abitabile dell'immobile. Molti pensano che dietro la parola "rimovibile" si possa fare qualsiasi cosa ma non è così. Per non essere soggetto alla normativa edilizia il manufatto deve essere "facilmente rimovibile" il chè vuol dire che non deve avere carattere di stabilità mediante ancoraggi e/o cose simili. Per capirci il gazebo si...la tettoia no...In ogni caso meglio farsi consigliare da un tecnico di fiducia prima di fare qualsiasi intervento anche se dubbio perché i regolamenti e i vincoli possono essere molti e di vario tipo.
Buongiorno collega, mi hanno chiesto un parere su un caso particolare, una persona fisica è proprietaria di 4 appartamenti in condomini che usufruiranno del superbonus 110. Io ritengo che su due appartamenti può usufruire del bonus 110 anche per la parte di esclusiva proprietà, mentre negli altri due stabili potrà usufruire del superbonus sulle parti comuni. È giusta la mia interpretazione? E se si devo consigliare di fare presente, come rafforzativo, in assemblea che il superbonus dovrà riguardare solo le parti comuni e che personalmente non usufruirà di altro? Grazie
Gentile Collega, anzitutto ti ringrazio per aver chiesto il mio modestissimo parere. Dunque il comma 10 dell'ormai "famigerato" art. 119 DL 34/2020 ci dice che "Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio" per cui la tua interpretazione a mio avviso è corretta ed è la stessa che ho fornito io ai miei clienti. Mi permetto di aggiungere che a mio modesto avviso questo limite non può essere "eluso" mediante il meccanismo di detenzione ossia locando o concedendo in comodato d'uso a "cugini e parenti" le U.I. e facendo risultare questi come fruitori del bonus. Non ci sono prese di posizione dirette sul punto ma applico per analogia quello che è stato chiarito in caso di accesso al superbonus dell'usufruttuario che non posso dilungarmi ora a riferire.
Per quanto riguarda la problematica del riferire in assemblea io ritengo di si magari adducendo proprio come motivazione quella di aver/voler usufruire del beneficio su altre UI di proprietà. La cosa va specificata perchè spesso gli appalti per i lavori comuni e per i lavori su proprietà esclusiva sono collegati e tutti i protagonisti (tecnici, ditta esecutrice ecc...) dovranno fare i conti escludendo gli appartamenti dal computo prima di firmare qualsiasi cosa.
Abuso edilizio può essere non solo un'edificazione diversa da quella di cui ai titoli edilizi depositati in Comune ma anche un mero errore formale, mancanza di un certificato, autorizzazione di un ente, relazione tecnica, comunicazione r.r., lieve difformità nella planimetria ecc. all’interno di una datata pratica edilizia. Purtroppo i Comuni non forniscono alcuna certificazione di conformità degli edifici, unico strumento è una certificazione da parte di un professionista abilitato (con il cd decreto semplificazioni non più obbligatoria) che può comunque essere poi disattesa dal Comune in sede di autotutela durante i lavori (bloccando quindi gli stessi ) o nei 9 anni successivi, in quanto ai cd abusi evidenti (mancanza titolo o piantina palesemente difforme da quanto realizzato) possono essere contestati anche meri errori formali che possono sfuggire anche al miglior professionista essendoci molta confusione con riguardo a tutte le norme nazionali e locali per l’edilizia vigenti in un determinato momento ed i relativi singoli adempimenti burocratici nel tempo necessari. Tenuto conto degli importi in gioco x 1 intero condominio, la responsabilità solidale tra tutti i singoli condomini x l'intera somma goduta dal condominio oltre sanzione che può arrivare sino al 200% di tali importi, l'inutilità de facto delle polizze che operano in sede civile (ossia richiedono un lungo ed incerto giudizio civile) mentre l'eventuale richiesta dell'Agenzia entrate è molto celere, in genere 60 giorni, credo si potranno verificare autentiche "tragedie". A mio avviso sarebbe bastato con riguardo allo stato legittimo, previo deposito di pratica completa, dare al Comune un termine di 60/90/120 giorni x pronunciarsi decorso il quale non è possibile contestare difformità, 2) spostare la pretese di eventuale recupero del credito fiscale dai condomini al general contractor (magari previa iscrizione in 1 apposito albo ad hoc con requisiti determinati da legge).. allo stato attuale è un'agevolazione veramente aleatoria tenuto conto delle molteplici fattispecie che possono portare alla sua revoca.
buonasera,ma con questa semplificazione, si interpreta che chiedano solo che sia solo l'immobile oggetto al bonus conforme,o rimane tutta la particella catastale come prima?
Salve Alberto, non credo di aver compreso bene la sua domanda, potrebbe essere più chiaro? Grazie :)
salve,chiedevo se con la nuova semplificazione .se ho' l'immobile soggetto al superbonus conforme,ma se nella mia particella catastale ho' abusi su capannone.,garage,sorgeranno problemi?
Inoltre invece non lo riguarda affatto, il superbonus su un quinto condominio, visto che possiede solo un box nel vano dedicato ad esso, non riscaldato?
Per le parti comuni non ci sono limiti, se è proprietario solo del box verrà conteggiata la sua quota parte millesimale in ragione dell'intervento sulle parti comuni
Sono d accordo, bravo
ma gli abusi effettuati prima del 1967 sono cancellati?
Domanda secca alla quale bisognerebbe dedicare un seminario di studi...diciamo così: gli interventi effettuati prima del '67 godono di una specie di "presunzione" di legittimità poichè prima di tale data non era prevista la licenza edilizia anche se vi erano altri titoli ugualmente abilitativi...ma qui si apre un mondo che non è possibile analizzare qui.
un sentito ringraziamento per i suoi puntuali e precisi video su questo argomento del superbonus. Alla luce della recente legge 108, che cosa succede per le pratiche presentate a suo tempo secondo il vecchio regime e magari già concluse o in via di conclusione? Se si procede senza presentare la nuova cilaS, che cosa succede ai controli e alle sanzioni? ADE procederà secondo i vecchi criteri "talebani" o adotterà le misure più soft previste dalla nuova normativa semplificata? E se nel caso ADE procedesse col vecchio regime, ci sono le ragioni legali perché venga adottato il regime più favorevole? Grazie se vorrà rispondere a questo quesito di natura fisco-legale e buon lavoro.
Gent.ma Signora Anna, innanzitutto la ringrazio per l'apprezzamento del mio lavoro spero sia d'aiuto a quanti più possibile! Quello che lei pone è un quesito estremamente interessante a cui risponderò con mie personali considerazioni. Dunque il D.L. che ha introdotto la CilaS ci dice che i lavori di cui all'art. 119 c.13-ter D.L. 34/2020 "sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata" questa dicitura lascia spazio, a mio avviso, alla discrezionalità in merito allo strumento di presentazione dei lavori, salvo le derminazioni che ogni singolo Ente territoriale intenderà adottare (so ad esempio che la Regione Emilia-Romagna dovrebbe aver adottato un atto con cui "impone" di utilizzare la CILAS per le pratiche di superbonus). In tal senso le pratiche di superbonus iniziate prima dell'entrata in vigore dell'attuale assetto normativo seguiranno l'iter iniziato. Qui viene il bello. Quando io in un precedente video parlavo di disparità di trattamento mi riferivo proprio a queste evenienze soprattutto in caso di accertamento e sanzioni. Come ricordava lei in caso di CILAS sono previste 4 ipotesi tassative di revoca e non è prevista l'applicazione dell'art. 49 DPR 380/2001 in caso di difformità pregresse cosa che invece non si rinviene per coloro che hanno presentato una "normale" SCIA prima della norma in parola. Potrebbe quindi, per assurdo ma nemmeno tanto, verificarsi che colui che ha presentato la SCIA prima dell'entrata in vigore dell'attuale norma sia soggetto a revoca per motivi che ora non lo sarebbero. Il tutto a mio avviso sarebbe assolutamente impugnabile ma questo è. Altra norma distopica di questi tempi così "bizzarri".
Salve avvocato vorrei porle una domanda .Se in un condominio si facesse il superbonus con un condomine che avrebbe degli abusi interni o esterni con l'ampliamento di una finestra l'eventuale sanzione sarebbe imputabile solo al condomine (che tra l'altro non vuole aderire al superbonus) o all'intero condominio?? Grazie per un eventuale risposta
Salve, dipende se "l'abuso" insiste su una parte esclusiva di proprietà o è su una parte comune. In questo secondo caso l'amministratore avrebbe già dovuto attivarsi per risolvere il problema a prescindere dal superbonus. Nel caso l'abuso sia solo sulla parte esclusiva ne risponderà il singolo condomino, anche se sconsiglio sempre questo atteggiamento.
buongiorno avvocato, grazie per il video.
ho una domanda e spero non sia sciocca : il nuovo decreto semplificazioni dichiara espressamente che nella Cila (o cilas come vogliono chiamare il nuovo titolo adattato al superbonus) deve essere inserito il riferimento al titolo che ha autorizzato il fabbricato o al provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Vengono poi definiti i criteri della decadenza del beneficio :
1)mancata presentazione della CILA;
2)interventi realizzati in difformità dalla CILA;
3)assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
4)non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del Decreto Rilancio.
Nel caso di edifici edificati ante 1967 è quasi impossibile acquisire il progetto originario (e quindi attestare difformità e/o abusi), sia per il professionista incaricato che altresì per gli organi di controllo, tanto è che di norma si usa asseverare la conformità di questo genere di immobile con documentazione fotografica aerea d'archivio.... immagino quindi che per gli edifici ante 1967 sia effettivamente una semplificazione questo decreto? mi sbaglio?
grazie
A quanto pare si anche se ricordo, anche al legislatore, che dal '1942 vigeva la L. 1150/42 in tema di "licenza edilizia" e alcuni Comuni avevano già dei regolamenti edilizi e quindi in quei casi ante '67 vuol dire tutto e niente... e prima ancora vi erano altre norme...questa storia dell'ante '67 è una questione lunga e intricata magari ne parlerò un giorno se riesco a condensarla in un video...Quello che voglio dire è che ante '67 deve essere vista per forza come una "semplificazione" se no non se ne esce
Salve Avv. Si può accedere al superbonus 110 se nel mio condominio un condomino ha aumentato la superficie utile e quindi la relativa cubatura del proprio garage. Ha abbattuto una parete condominiale per poter parcheggiare due auto in lunghezza ?
mmmm sig. Vincenzo io non ci scherzerei a dire il vero. Le difformità sulle parti comuni sono un problema serio...poi che ad oggi la CILA Superbonus non richieda la conformità è un discorso molto più complesso non esauribile qui nei commenti ma di fatto se fosse il mio condominio vorrei vederci chiaro
Buongiorno Avvocato, grazie per le sue spiegazioni chiare ed ineccepibili.
Volevo chiederle cosa ne pensa della circolare 7E Del 25 giugno dell'Agenzia dell'Entrate. In un altro video su TH-cam, un ingegnere, asseriva che, a pag 335 della suddetta circolare, l'agenzia conferma che in caso di opere abusive, il beneficio decade. La mia interpretazione è che si parli di opere abusive fatte con il superbonus, mentre lui sostiene che qualsiasi opera fatta su una situazione di abuso costituisce anch'essa abuso e, pertanto, il bonus andrebbe revocato
Sarebbe interessante avere un suo giudizio in merito.
La ringrazio infinitamente per le informazioni che condivide con noi, permettendoci di compiere scelte oculate nel prosieguo del super bonus
Cordiali saluti, Gianluca.
La questione è molto complicata, in merito posso segnalare che la giurisprudenza ha più volte ribadito che effettuare dei lavori su immobili abusivi costituisce "ripresa dell'attività criminosa" e pertanto, di fatto, anche se si effettuano lavori in completa coerenza con la CILA Superbonus ciò non toglie che gli stessi possano essere dichiarati abusivi poichè effettuati su precedenti opere difformi...Sulla decadenza del beneficio il DL Semplificazioni ha espressamente limitato tale evenienza a queste 4 ipotesi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14
I dubbi interpretativi però rimangono proprio per quanto anzidetto ed è uno dei tanti motivi per cui questo DL "semplificazioni" a mio avviso è assolutamente da rivedere.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 la ringrazio per la chiara ed esaustiva risposta.
Siamo padre e figlio, abitiamo in unica palazzina divisa in due unità immobiliari con subalterni distinti, entrate separate e proprietà intestata separatamente ad ogni uno di noi. Come ai vecchi tempi, delle famiglie patriarcali abbiamo, per motivi di organizzazione ed economici, tutti gli impianti in comune (riscaldamento, elettrico, idrico). Gentilmente le chiedo questa situazione come viene considerata in merito al " unita funzionalmente indipendente"? la situazione descritta è motivo ostativo per accesso al superbonus 110% ? uno di noi può fare il sismabobus sull'intero edificio (cappotto) come trainante e avere i trainati a disposizione (fotovoltaico, serramenti, ascensore(+65), infissi), esiste a suo parere una ulteriore soluzione alternativa? GRAZIE per le informazioni preziose che vorrà darmi
Salve sig. Massimo, ai sensi di legge "per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale" Sembrava che con il DL semplificazioni volessero eliminare questa dicitura ma a quanto pare così non è stato. Da quello che mi descrive credo che purtroppo non ci sia spazio per definire le vostre unità "funzionalmente indipendenti" il che viene interpretato non come motivo ostativo ma come possibilità di accedere con un massimale relativo ad una sola unità abitativa. In ogni caso le consiglio di far fare un sopralluogo ad un tecnico di sua fiducia che guardando il carteggio e lo stato di fatto magari potrà fornirle una soluzione "alternativa".
Ma io che ho una tettoia come mi dovrei comportare? Ps la tettoia e staccata dalla casa
se hai una tettoia abusiva, smontala e poi contestualmente al superbonus presenti il piano casa così da chiedere il permesso per la tettoia.
Dipende dalle dimensioni e dai permessi che servono nel tuo particolare comune. Alcune tettoie richiedono anche lo strutturista... io farei fare un sopralluogo al mio tecnico di fiducia ma, così a naso, probabilmente conviene smontare come ti è stato già detto, e poi magari vedi come poter fare per poterla rimontare legittimamente
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 concordo pienamente
ottimo!!
Gentilissimo Avvocato. Io, pur da non competente in materia, ho provato a leggere il nuovo 13-ter... non riesco a convincermi, senza avere qualche dubbio residuo, che tale 13-ter ci lasci proprio tranquilli, in termini di restituzione del beneficio/sanzioni/interessi. Lo leggo più così: si può partite senza asseverare la leggittimità (il tecnico non deve, ma io committente ne rispondo comunque); la perdita del beneficio è correlata ai quattro punti indicati nel 13-ter, ma questi punti li vedo riferiti ai lavori a farsi, non allo stato pregresso che, se illeggittimo, comunque può portami alla perdita del beneficio con i disastrosi effetti sopra citati (restituzione del credito, sanzioni dal 100% al 200%, interessi). Che ne pensa?
Dubbio legittimo Francesco ma la norma specifica che la decadenza prevista dall'art. 49 opera ESCLUSIVAMENTE nei casi tassativamente elencati per cui non credo vi sia spazio per una interpretazione estensiva che, laddove venga effettuata, dovrà essere sicuramente impugnata nelle sedi opportune.
Grazie Avv.to.
Se la proprietaria vende l'immobile prima della fine lavori, e vero che perde il bonus e dovrà pagare euro 30.000?
Non ha senso.
Si può fare un rogito scrivendo che il bonus resta a vantaggio del venditore e l'acquirente semplicemente acquisterà l'immobile con facciata in corso di lavori ed eventualmente ristruttureta se serve la caldaia o pavimento senza bonus?
L'acquirente farà ricorso alla normale detrazione x ristrutturazione.
Mi può dare un suo parere?
Salve Alessandra, materia più da commercialisti ma provo a dare il mio parere. Dunque in linea teorica il bonus segue sempre l'immobile. In caso di detrazione diretta questo è facilmente comprensibile: chi acquista si detrae le somme. In caso di cessione del credito invece credo che questo meccanismo non possa operare automaticamente poichè il credito d'imposta è stato già interamente oggetto di cessione a terzi da parte del precedente proprietario. A mio avviso quindi si potrà indicare nell'atto di compravendita che il credito d'imposta è stato già interamente ceduto a terzi senza particolari problemi. Effettivamente anche io non rinvengo particolari e precise prese di posizione in merito e magari potrebbe essere utile proporre apposito interpello all'AdE per stare sul sicuro.
Posso avere un un'aiuto personale?
Salve sig. Roberto, Certo nella descrizione trova il link al sito nel quale ci sono i miei contatti
Interessante
🤔 ci vorrebbe una ulteriore semplificazione semplice e corretta per tutti: una volta accettato il superbonus nel pieno rispetto della sua realizzazione, eventuali piccoli abusi, interni o che non modificano la volumetria o la forma dell'edificio né tantomeno lo spostamento dalla sua originaria area di sedime, i giochi sono chiusi. In parole povere, se negli anni ho spostato un muro interno, canterto, o modificato una porta di ingresso, tutto questo potrebbe essere condonato in caso di accettazione del superbonus da parte dello Stato. Sarebbe come un reset... Grazie Avvocato.
Stavo pensando esattamente la stessa cosa. C'è un abuso, ok, l'importante è che il nuovo progetto, la nuova ristrutturazione, finanziati col bonus, vada a cancellare tutti gli abuti. STOP. Se me li fai rimanere, io stato ti multo. Non vedo perchè una cosa così semplice bisogna sempre complicarla. Ah già, parliamo dello stato...... devono comunque recuperare quei pochi spiccioli che servono per pagare i loro stipendi e/o le loro pensioni......
Il video si interrompe
Salve sig. Antonino, ho rivisto il video parecchie volte e non ho avuto problemi. Se altri hanno avuto lo stesso problema lo scrivano qui nei commenti così mi accerto.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 avvocato era un problema temporaneo. Adesso si vede. Complimenti per le sue argomentazioni.
Sarebbe stato meglio istituire un condono edilizio almeno per i piccoli abusi, tipo chiusura del balcone con verande, in maniera tale da dare la possibilità di accedere al Superbonus ed alimentare le casse dello stato compensando almeno in minima parte l' esborso.
Bha, forse sarebbe bastato dire che chi intende eseguire lavori di efficientamento può sanare contemporaneamente i piccoli abusi con il pagamento di una oblazione magari in misura fissa. Forse non la più popolare delle idee ma avrebbe tolto l'empasse a molti.
A me sembra molto chiaro, e già lo era prima del Decreto Semplificazioni. La difformità edilizia..." deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione". Ed è finita che la si è estesa anche all'aver spostato un muro interno o aperto una finestra (ad opera di non si sa chi, ma cui tutti hanno aderito). Ora semplicemente si è cercato di levare tutte quelle incombenze e controlli che di fatto bloccavano gli interventi e ribadire che sono esclusi solo gli edifici abusivi.
In linea teorica sono d'accordo con lei ma la norma non dice questo e in astratto consentirebbe di effettuare i lavori del SB anche su immobili abusivi non sanabili. Lei mi che nessun tecnico lo farà. Speriamo. Quello che ho imparato nella mia modesta esperienza di 16 anni di avvocatura e di diritto urbanistico è che se si lascia uno spiraglio nascono problemi.
Si parla di distacchi, cubatura, superficie coperta e altezze. Ma poi bisogna presentare CILA che deve evidenziare anche difformità minori (2% su posizione di porte, finestre, spessore muri,...). Non ci vuole un genio a capire che il ministero delle cosiddette semplificazioni dovrebbe dire 2% di tolleranze sulle prime e 10% di tolleranza su tutto il resto per sbloccare cantieri. Un 10% di errore per come lavorano molti muratori è la norma e il cittadino è parte lesa, perché non ha nessun beneficio da queste piccole difformità: ha trovato tutto così e nemmeno sapeva ci fossero... E i tecnici si attaccano a queste cose per riempirsi le tasche di soldi per sanare dettagli del tutto insignificanti. Solita Italia... manderemo all'aria anche questo SB per burocrazia vergognosa. Non serve un condono, serve alzare la tolleranza sulle piccole difformità che hanno il 99% delle case, probabilmente anche quelle dei legiferatori...
Buonasera, ok che non si applica l'art. 49 ma è proprio vero che posso applicare il superbonus per porzioni di immobili che andrebbero fiscalizzate? Cioè se ho delle difformità non sanabili come altezza massima di PRG sforata più del 2%, è proprio vero che posso spendere dei soldi pubblici su porzioni da fiscalizzare e quindi escluse già dal decreto?
Sara' sempre necessaria la confor
mita' urbanistica, edilizia e catastale dell'unita' immobiliare. Solo che a dichiarare detta conformita' sara' il proprietario!!!
Secondo me no...ma è proprio questa l'aberrazione
Video molto interessante
Per questo decreto delle semplificazioni io da ingegnere lo vedo così:
PRIMA
Se ho degli abusi, li devo sanare in modo da avere la conformità urbanistica. Poi posso accedere al superbonus. In questo modo io devo avviare 2 cantieri sullo stesso immobile
DOPO
inizio i lavori per il superbonus ma contestualmente faccio quegli interventi per ripristinare lo stato di fatto e quindi la conformità urbanistica. In questo modo inizio solo un cantiere.
Il problema degli abusi però si complica nel caso di fabbricati vincolati dalla paesaggistica, con tempi molti lunghi che potrebbero dilazionare la fine lavori oltre il tempo massimo del superbonus.
In sintesi questo decreto semplificazioni mi permette di iniziare la pratica del superbonus, ma se ho abusi è interesse della committenza metterli a posto, pena sanzioni amministrative o addirittura penali.
L'unico problema rimane la scadenza. A mio avviso sarebbe stato necessario inserire una scadenza per l'inizio dei lavori e non per la fine. Così si può lavorare in totale sicurezza ed efficienza.
Saluti
Salve Luca il suo è un ottimo modo di vedere la questione e lo condivido, purtroppo la legge lascia troppo spazio invece a interpretazioni "sommarie" e se qualcuno non la pensa come lei si rischia di fare lavori su immobili abusivi. Sono sicuro comunque che la maggioranza dei tecnici sarà professionale e coscienziosa e fornirà adeguata assistenza ai clienti!
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 Consideri che ancora non ho iniziato un cantiere, proprio perché non voglio commettere errori, nonostante sia coperto da assicurazioni. Purtroppo conosco alcuni clienti che si sono affidati a tecnici troppo improvvisati. Un esempio lampante è che questi clienti non sapevano neanche cosa fosse il visto di conformità e il cantiere è già iniziato
mostro urbanistico questa e la definizione appropriata
Gentile avvocato,
se in un condominio c'è qualche vetrata su un piccolo balconcino (2mq) della cucina sin dagli anni 70 (forse non condonato nel 85) ci possono essere problemi per il superbonus?
Salve sig. Giuseppe. La risposta è...dipende. Dipende se "la vetrata" aumenta la cubatura, se è una vetrata chiusa, se sono state fatte le comunicazioni, dal comune e i regolamenti...insomma ci sono svariati fattori da tener presente, in ogni caso per accedere al superbonus c'è bisogno del tecnico che saprà sicuramente valutare la problematica e offrire le soluzioni adeguate.
Questa semplificazione non significa nulla. Nel corpo della CILA va comunque data una indicazione sulla conformità urbanistica, dovrebbero modificare il come compilare la CILA. Pertanto è un penoso tentativo di salto dell'ostacolo. Fare il 110% in presenza di abusi sarà il più grande errore della vostra vita e ve lo dico da General Contractor con diversi cantieri già avviati, TUTTI CONFORMI SULL'URBANISTICO EDILE! SEMPRE! La soluzione sarebbe semplice, uscire dal bigottismo tipico italiano, rendersi conto che la battaglia contro l'abusivismo è stata persa e lasciare che le persone migliorino la condizione dei propri edifici, perché non si tratta di avere gli infissi belli o la facciata rifatta, qui si parla di rendere energeticamente efficienti le nostre case ed è di una importanza globale (il 60/70% del cambiamento climatico è dovuto proprio alla inefficienza dei nostri "palazzi" le fonti di quel che dico sono ovunque!). Lo dobbiamo fare per noi e specialmente per quelli che verranno DOPO DI NOI!!
In linea di principio sono concorde con lei...il fine giustificherebbe i mezzi... ma in ogni caso sarebbe un grosso schiaffo a chi ha invece fatto sempre tutto in regola che sarebbe messo al pari di chi invece vorrebbe adeguare il proprio immobile abusivo con soldi pubblici...non lo so non me la sento di dire che sarebbe giusto.
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 Ma troviamo un punto di incontro, diciamo che per ogni % di abuso rispetto al progetto inziale, vada versata una somma fissa di X€ così sblocchiamo la procedura almeno, non nascondiamoci dietro a tecnicismi che COME AL SOLITO solo i più spregiudicati useranno, mettendo in serio pericolo i proprietari di abitazioni con difformità. Personalmente a condòmini che mi chiedono di intervenire in presenza di difformità, illustro come possa essere il loro più grande errore, anche alla luce di questa farsa della "semplificazione". Che teatro deplorevole e quante persone deluse...
la definizione è irragionevole e illegale . ammesso che non sarò lo sfortunato che sarà controllato dall ispettorato edilizio . quando andrò a vendere anche se ante 67 chi compra vuole la licenza regolare perche paga come gli altri. sono anni che si chiede un condono tombale per regolarizzare le difformità dei costruttori degli anni 60 . ogni vendita e un calvario che si risolve solo se l abuso è assentibile con 3000 5000 euro di scia in sanatoria ma non sempre è assentibile è allora ?. occorre un condono tombale . soldi che entrano nelle casse dei comuni e snellimento delle vendite. e ripristino legalità e uguaglianza tra chi ha le carte in regola e chi no
Salve avvocato, vorrei fare 1 considerazione : l' art 49 del dpr 380/2001 dice che ""gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti" ovvero un immobile in cui sono presenti degli abusi non può beneficiare di alcuna detrazione fiscale . quindi un immobile in cui sono presenti abusi o difformità , ovvero non e' urbanisticamente conforme non può beneficiare non solo del superbonus ma anche di tutti gli altri bonus edilizi (50%,65%,90%).
Fatta questa premessa, se devo cambiare la caldaia centralizzata del condomino, sia sé voglio usare il superbonus o sé voglio usare il bonus 50% con sconto in fattura, comunque devo verificare in entrambe la conformità urbanistica.
Cio' vuol dire che saranno gli stessi i tempi di attesa(per il reperimento della documentazione) per l' inizio dei lavori sia facendoli Col 110 o col 50 presumibilmente. E' corretto?
Grazie
Con il DL "semplificazioni" è stata introdotta la "super CILA" o CILAS...oltre alla previsione di specifiche e tassative ipotesi di revoca del superbonus tra le quali non vi è la conformità precedente all'effettuazione dei lavori. In linea teorica quindi il tecnico non essendo più obbligato alla asseverazione dell'immobile ante intervento può andare avanti con la pratica. Da qui la disparità di trattamento con chi invece vuole accedere ad altri bonus oltretutto anche meno gravosi per le casse dello stato come il 50%. Per questi non è stata fatta nessuna deroga e quindi lo stato legittimo dell'immobile deve essere presente pena la revoca ai sensi del citato art. 49 DPR 380...
Quante parole inutili
non è cambiato nulla, specie in molte regioni d'Italia, dove nei modelli della cila (esempio io sono della Sicilia) devi per forza indicare la conformità urbanistica, ergo almeno in Sicilia non è cambiato niente e poi nessun tecnico si fiderebbe delle mezze parole delle leggi italiane rischiando la professione.
Salve Salvatore, infatti stanno predisponendo un nuovo modulo unico senza asseverazione...www.ilsole24ore.com/art/superbonus-modello-standard-comunicare-l-inizio-lavori-AEjEegO
Vedremo...
Aggiungo...pare che vada bene a tutti anche all'ordine degli ingegneri quindi...
@@studiolegaleavv.tommasociv3262 restano sempre le perplessità mie e penso anche sue da come ha giustamente esposto, conoscendo come vanno le cose in Italia o dicono espressamente che il super bonus si può fare anche con abusi, oppure nessun tecnico coscenzioso farà mai o assevererà la qualsiasi relativa al bonus 110 se non c'è conformità.....questa norma andava scritta da avvocati e da tecnici che esercitano la professione, non da burocrati seduti da una vita dietro ad un tavolo...
Si risolverà tutto con un oblazione. Si sono precostituiti una bella riserva futura da andare a chiedere ai cittadini. Non pretenderanno mai le demolizioni,si risolverà tutto con dei pagamenti