Il regime del 41-bis non impone il vetro divisorio "a tutta altezza" durante i colloqui con i minori

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  • เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ย. 2024
  • In presenza di una disposizione di legge che indica con chiarezza l’obiettivo - impedire il passaggio di oggetti durante i colloqui tra i detenuti sottoposti al regime detentivo dell’articolo 41-bis e i loro familiari - le soluzioni per raggiungerlo vanno necessariamente adeguate alla situazione concreta, tenendo conto sia dei diritti del detenuto, sia di quelli del familiare minorenne. Lo ha stabilito la sentenza n. 105 del 2023 (redattore Nicolò Zanon), dichiarando non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto. Il giudice rimettente riteneva che l’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), dell’ordinamento penitenziario imponesse che i colloqui del detenuto in regime differenziato, anche con i familiari minori d’età, avvengano sempre con l’impiego del vetro divisorio “a tutta altezza”. Per questo, dubitava che la disposizione violasse la Costituzione (in particolare l’articolo 27), la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quella sui diritti del fanciullo. La sentenza chiarisce che è possibile, invece, fornire una interpretazione costituzionalmente orientata del testo di legge, che garantisca un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori. Infatti, una disciplina che escluda totalmente la possibilità di mantenere, durante i colloqui visivi, un contatto fisico con i familiari, finanche nei confronti di quelli in età più giovane, si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall’articolo 27 della Costituzione.

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