Invalidità ed inefficacia sono due concetti differenti che coincidono solo nell ipotesi di nullità. Un contratto sottoposto a condizione sospensiva è valido ma inefficace fino a quando non si realizzerà la condizione, un contratto annullabile è invalido ma efficace fino ad una eventuale sentenza di annullamento. Giusto?
Buonasera Prof Rimini infatti l art 1376 stabilisce che la proprietà o altro diritto reale si costituiscono o trasferiscono per effetto del consenso e non con la conclusione del contratto come Lei giustamente ha fatto notare con l esempio della costituzione del pegno che è un contratto reale ( consenso + consegna) e ad efficacia reale. Una lacuna del codice civile?
Spiegazioni eccezionali! Grazie infinite professore
Invalidità ed inefficacia sono due concetti differenti che coincidono solo nell ipotesi di nullità. Un contratto sottoposto a condizione sospensiva è valido ma inefficace fino a quando non si realizzerà la condizione, un contratto annullabile è invalido ma efficace fino ad una eventuale sentenza di annullamento. Giusto?
Buonasera Prof Rimini infatti l art 1376 stabilisce che la proprietà o altro diritto reale si costituiscono o trasferiscono per effetto del consenso e non con la conclusione del contratto come Lei giustamente ha fatto notare con l esempio della costituzione del pegno che è un contratto reale ( consenso + consegna) e ad efficacia reale. Una lacuna del codice civile?
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Dr.ssa Elena Tuvinelli
Titolare di
Skorpion Club Castellanza
Achitetto
Laura Dibenedetto