Grazie, spiegazione fantastica! Una sintesi efficace per lo studio della normativa in ambito architettonico/urbanistico. Ho visto il video velocizzato a 1,5 e devo dire che la sigla mi è piaciuta ancor di più che alla velocità normale.
Speravo proprio che lei avesse un video che spiegasse il governo e le sue funzioni. Peccato perche avevo visto il suo video sul decreto legge e devo dire che spiega molto bene.
Trattando solo marginalmente il diritto e più compiutamente economia non ho ancora affrontato questa tematica. Tuttavia sono sicuro che in futuro farò un video a riguardo. (Non mi dia del lei però che mi sento vecchio altrimenti)
@@vezeconomy sto studiando diritto amministrativo per un simpaticissimo concorso pubblico che si trascina da più di due anni. Finalmente, a "breve" dovrebbe esserci l'orale; purtroppo durante lo studio ho constatato che i manuali danno per scontati tantissimi elementi (a volte veri e propri bizantinismi, assai poco comprensibili) che, per chi è digiuno di diritto come la sottoscritta, non risultano essere scontati affatto. Insomma, ancora grazie mille, davvero ♥️
mi sorge un bel subbio: se il governo possiede delle competenza nettamente superiori al parlamento, riuscendo a trovare la cause che portano agli effetti desiderati per modo di re, perchè il potere legislativo non è affidato direttamente al governo stesso....? ahahaha
Per sicurezza, la divisione dei poteri è prudenziale, serve ad evitare ad esempio che il governo faccia una legge per incarcerare tutti i membri dei partiti di opposizione (faccio un esempio a caso)
Complimenti, spiegazione eccellente!! 👌🤩🙂 Piccolo spunto... riflessione sulla "delega legislativa" e sul "decreto legge"... La delegazione legislativa consiste in una deliberazione del Parlamento che attribuisce al Governo l’esercizio della funzione legislativa ed è innanzitutto previsto, art. 77, comma 1, che “Il Governo non può, senza delegazioni delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria”. Tale delegazione è giustificata dalla lunghezza della discussione al Parlamento, nonché dalla necessità di approfondimenti sotto il profilo tecnico - giuridico, e quindi dalla necessità che intervengano degli esponenti esperti in tali aspetti tecnici su determinati problemi. Si pensi ad esempio ai problemi dell’inquinamento. La Costituzione, per rafforzare la titolarità della funzione legislativa del Parlamento, ha affermato - con una formulazione “in negativo”, che “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetto definito”. Devono perciò essere stabiliti, per la delega, come dei “binari” o “argini”, e si deve rilevare che quella che viene trasferita o attribuita con delega al Governo non è la funzione legislativa (che spetta esclusivamente al Parlamento) ma l’esercizio della funzione legislativa. Si intende per oggetto definito, l’argomento, il settore di materia, che non può essere vago ed indeterminato, ma deve essere precisato e, quindi, definito. Per tempo limitato si intende una determinazione precisa del tempo entro il quale potrà essere deliberato il decreto delegato. Per quanto riguarda i princìpi ed i criteri direttivi, essi non sono la stessa cosa e non rappresentano - come ha affermato la dottrina con una parola complicata - un’ “endiadi”. I princìpi direttivi sono le indicazioni di principio di contenuto e finalità, entro i quali devono essere stabiliti il contenuto e le finalità del decreto delegato. I criteri direttivi sono le articolazioni, le suddivisioni particolareggiate, dei princìpi direttivi. È da notare che vi sono determinate materie dove l’esercizio della funzione legislativa è quasi necessario. Si pensi, ad esempio, al Testo unico degli Enti locali, che è stato emanato sulla base di una delega, e molte altre leggi importanti e complesse sono il risultato di una delegazione legislativa. Questo aspetto della delegazione legislativa è stato però criticato, e si è detto che in questo modo si aumenta il potere del Governo, anche perché molte volte i limiti per l’esercizio della funzione legislativa sono formulati in modo elastico ed il Governo inserisce nuovi argomenti od utilizza una discrezionalità che aumenta il potere dell’esecutivo a danno del legislativo. La regola è peraltro che se da parte del Governo viene emanato un decreto legislativo che non rispetta questi limiti, vi è un contrasto con l’articolo 76 della Costituzione. La Corte costituzionale è intervenuta molte volte per dichiarare l’incostituzionalità di tali decreti delegati. Uno dei punti più delicati dell’intervento del Governo nella funzione legislativa, è quello del decreto legge, cioè del decreto con forza di legge. Esso è disciplinato nella Costituzione all’articolo 77, comma 2, che stabilisce che il Governo può adottare sotto la sua responsabilità, nei casi straordinari di necessità ed urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge, ma deve il giorno stesso presentarli per la conversione in legge alle Camere che, anche se sono sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. Queste regole costituzionali, anche nella loro formulazione, sembrano esprimere come un senso di paura, ed i costituenti avevano ben presente che l’ordinamento fascista si era rafforzato, all’ombra dello Statuto Albertino, con una serie di decreti legge che erano stati poi convertiti in legge a distanza di anni. Oggi i decreti legge, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, perdono efficacia fin dall’inizio, quindi come se non fossero mai stati emanati. È poi previsto che le Camere possono, in sede di conversione, regolare con legge i rapporti che sono sorti sulla base del decreto non convertito. Le regole sui decreti legge sono state spesso distorte da alcuni Governi, che - dopo che alcuni decreti legge non erano stati convertiti (ed erano quindi decaduti sin dall’inizio) li hanno ripresentati, anche per una seconda, terza ed una quarta volta. Questa reiterazione dei decreto-legge contrastava chiaramente con l’articolo 77 della Costituzione ed è stata fortemente censurata dalla Corte costituzionale. Attualmente questo aspetto sembra essere superato, e non si sono più verificate le reiterazioni di decreti legge. In ogni modo il potere legislativo del Governo è stato considerato da molti Studiosi come qualcosa di anomalo e pericoloso per la libertà. Esso deve quindi essere considerato con particolare attenzione, e ciò giustifica i limiti rigorosi per la delegazione legislativa, e per i decreti legge con l’obbligo della loro conversione in legge.
Nella descrizione ci sono un sacco di bellissime informazioni e link utili, valli a vedere 😉
Grazie, spiegazione fantastica! Una sintesi efficace per lo studio della normativa in ambito architettonico/urbanistico. Ho visto il video velocizzato a 1,5 e devo dire che la sigla mi è piaciuta ancor di più che alla velocità normale.
Eh si, la sigla della prima stagione era proprio bellina ahahahah (non piaceva quasi a nessuno ma a me sì)
Grazie Mille, veramente utile 🙏🏻
Grazie a te di averlo visto e commentato
Bel video, sarei curioso di sapere di più sull'esistenza di limiti ai decreti legge in ambito tributario.
Ci sarà senz'altro modo di parlarne appena riprenderò la serie delle pillole di diritto (cioè quando non ci saranno ecoffee)
Speravo proprio che lei avesse un video che spiegasse il governo e le sue funzioni. Peccato perche avevo visto il suo video sul decreto legge e devo dire che spiega molto bene.
Trattando solo marginalmente il diritto e più compiutamente economia non ho ancora affrontato questa tematica. Tuttavia sono sicuro che in futuro farò un video a riguardo. (Non mi dia del lei però che mi sento vecchio altrimenti)
Grande vez❤️
Grazzzzieeee milleeeee😊😀🙃
A te
Una cosa non ho capito: ma per ogni singolo decreto legislativo c'è bisogno di una singola legge delega ad hoc? 🤔
Una singola legge delega può prevedere l'emanazione di più decreti legislativi
@@vezeconomy veramente gentilissimo! Grazie mille, non lo trovavo scritto da nessuna parte 😘
@@arspotentior Figurati, sono qui apposta
@@vezeconomy sto studiando diritto amministrativo per un simpaticissimo concorso pubblico che si trascina da più di due anni. Finalmente, a "breve" dovrebbe esserci l'orale; purtroppo durante lo studio ho constatato che i manuali danno per scontati tantissimi elementi (a volte veri e propri bizantinismi, assai poco comprensibili) che, per chi è digiuno di diritto come la sottoscritta, non risultano essere scontati affatto. Insomma, ancora grazie mille, davvero ♥️
mi sorge un bel subbio: se il governo possiede delle competenza nettamente superiori al parlamento, riuscendo a trovare la cause che portano agli effetti desiderati per modo di re, perchè il potere legislativo non è affidato direttamente al governo stesso....? ahahaha
Per sicurezza, la divisione dei poteri è prudenziale, serve ad evitare ad esempio che il governo faccia una legge per incarcerare tutti i membri dei partiti di opposizione (faccio un esempio a caso)
Complimenti, spiegazione eccellente!! 👌🤩🙂
Piccolo spunto... riflessione sulla "delega legislativa" e sul "decreto legge"...
La delegazione legislativa consiste in una deliberazione del Parlamento che
attribuisce al Governo l’esercizio della funzione legislativa ed è innanzitutto
previsto, art. 77, comma 1, che “Il Governo non può, senza delegazioni delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria”.
Tale delegazione è giustificata dalla lunghezza della discussione al
Parlamento, nonché dalla necessità di approfondimenti sotto il profilo tecnico - giuridico, e quindi dalla necessità che intervengano degli esponenti esperti in tali aspetti tecnici su determinati problemi. Si pensi ad esempio ai problemi dell’inquinamento.
La Costituzione, per rafforzare la titolarità della funzione legislativa del
Parlamento, ha affermato - con una formulazione “in negativo”, che “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetto definito”.
Devono perciò essere stabiliti, per la delega, come dei “binari” o “argini”, e
si deve rilevare che quella che viene trasferita o attribuita con delega al Governo non è la funzione legislativa (che spetta esclusivamente al Parlamento) ma l’esercizio della funzione legislativa.
Si intende per oggetto definito, l’argomento, il settore di materia, che non può essere vago ed indeterminato, ma deve essere precisato e, quindi, definito.
Per tempo limitato si intende una determinazione precisa del tempo entro il quale potrà essere deliberato il decreto delegato.
Per quanto riguarda i princìpi ed i criteri direttivi, essi non sono la stessa
cosa e non rappresentano - come ha affermato la dottrina con una parola
complicata - un’ “endiadi”. I princìpi direttivi sono le indicazioni di principio di
contenuto e finalità, entro i quali devono essere stabiliti il contenuto e le finalità
del decreto delegato.
I criteri direttivi sono le articolazioni, le suddivisioni particolareggiate, dei
princìpi direttivi.
È da notare che vi sono determinate materie dove l’esercizio della funzione
legislativa è quasi necessario. Si pensi, ad esempio, al Testo unico degli Enti
locali, che è stato emanato sulla base di una delega, e molte altre leggi importanti e complesse sono il risultato di una delegazione legislativa. Questo aspetto della delegazione legislativa è stato però criticato, e si è detto che in questo modo si aumenta il potere del Governo, anche perché molte volte i
limiti per l’esercizio della funzione legislativa sono formulati in modo elastico ed il Governo inserisce nuovi argomenti od utilizza una discrezionalità che
aumenta il potere dell’esecutivo a danno del legislativo. La regola è peraltro che se da parte del Governo viene emanato un decreto
legislativo che non rispetta questi limiti, vi è un contrasto con l’articolo 76 della
Costituzione. La Corte costituzionale è intervenuta molte volte per dichiarare
l’incostituzionalità di tali decreti delegati.
Uno dei punti più delicati dell’intervento del Governo nella funzione legislativa, è quello del decreto legge, cioè del decreto con forza di legge.
Esso è disciplinato nella Costituzione all’articolo 77, comma 2, che stabilisce che il Governo può adottare sotto la sua responsabilità, nei casi
straordinari di necessità ed urgenza, provvedimenti provvisori con forza di
legge, ma deve il giorno stesso presentarli per la conversione in legge alle Camere che, anche se sono sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Queste regole costituzionali, anche nella loro formulazione, sembrano
esprimere come un senso di paura, ed i costituenti avevano ben presente che
l’ordinamento fascista si era rafforzato, all’ombra dello Statuto Albertino, con
una serie di decreti legge che erano stati poi convertiti in legge a distanza di anni.
Oggi i decreti legge, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla
loro pubblicazione, perdono efficacia fin dall’inizio, quindi come se non fossero
mai stati emanati.
È poi previsto che le Camere possono, in sede di conversione, regolare con
legge i rapporti che sono sorti sulla base del decreto non convertito.
Le regole sui decreti legge sono state spesso distorte da alcuni Governi, che
- dopo che alcuni decreti legge non erano stati convertiti (ed erano quindi
decaduti sin dall’inizio) li hanno ripresentati, anche per una seconda, terza ed una quarta volta. Questa reiterazione dei decreto-legge contrastava chiaramente con l’articolo 77 della Costituzione ed è stata fortemente censurata dalla Corte
costituzionale. Attualmente questo aspetto sembra essere superato, e non si sono più verificate le reiterazioni di decreti legge. In ogni modo il potere legislativo del Governo è stato considerato da molti
Studiosi come qualcosa di anomalo e pericoloso per la libertà. Esso deve quindi essere considerato con particolare attenzione, e ciò giustifica i limiti rigorosi per la delegazione legislativa, e per i decreti legge con l’obbligo della loro
conversione in legge.