Molto interessante il suo canale e interessanti i video,(non sono studente) ma per cultura personale mi piace il diritto. Accortezza gradita anche l’assenza di sottofondo musicale durante l’esposizione 👍👍👍 complimenti per tutto 👍 saluti
Grazie Maria, molto gentile. Cerco di mettere l'audio in assenza dell'esposizione oppure alla fine quando il nucleo dell'esposizione è terminata. Se il riferimento è al rumore di eventuali segnali acustici provenienti dall'esterno (o cose simili), chiedo venia, ma non sono un grande esperto di videomaker. Terrò comunque presente il tuo prezioso suggerimento.
@@Avv.FrancescoMeatta forse mi sono espressa male, ma intendevo che così è perfetto e mi piace molto. Va benissimo il sottofondo in introduzione e alla fine. 👍 intendevo dire questo 😊
Una domanda. Se capisco bene lei include l'elemento soggettivo (dolo o colpa) nella condotta (ad integrare o meno il fatto tipico). Mi sembra un controsenso, in quanto nei suoi esempi (omicidio) abbiamo una condotta dolosa e una condotta colposa. Gli aggettivi servono appunto a determinare il grado di responsabilità, mentre la condotta ha a che fare con "un dato comportamento umano", a evento naturalistico o di mera condotta attribuibile al soggetto da un nesso di causalità al quale poi si verificherà se può essergli rimproverato a titolo di dolo o colpa (e l'assenza di cause di non punibilità)
In effetti, alcuni giuristi non includono il dolo e la colpa come elementi del fatto tipico. Il punto, per il ragionamento che ho mutuato da altri giuristi (e che condivido) è che il dolo e la colpa contribuiscono, unitamente agli elementi oggettivi naturalistici, ad imprimere al fatto quel significato di disvalore che giustifica quel trattamento sanzionatorio previsto per quella figura di reato. In fondo, il nesso di causalità è un criterio di imputazione oggettiva del fatto al suo autore ed il dolo e la colpa rappresentano criterio di imputazione soggettiva del fatto al suo autore. Il grado di responsabilità è concetto che si riconnette, propriamente, al problema della dosimetria in concreto della pena: indubbiamente l'art. 133 cp fa riferimento per determinare la gravità del reato (rectius della responsabilità) all'intensità del dolo e grado della colpa ma anche alle modalità oggettive della condotta e ad altri elementi oggettivi del fatto storico. Nelle mie videolezioni troverai anche la teoria della doppia funzione del dolo e della colpa, e ciò in quanto è un dato ormai acquisito nella scienza penalistica che questi due elementi soggettivi svolgono una precipua funzione anche al livello della tipicità del fatto. In termini giuridico penali, uccidere un uomo è una condotta ancora non significativa che non possiamo qualificare, in uno con l'evento morte che ne scaturisce, nel fatto tipico dell'omicidio doloso o colposo. La condotta, invece, di chi agisce rappresentandosi e volendo proprio la morte di un uomo ovvero che agisce senza adottare le norme cautelari che gli avrebbero consentito di prevenire ed evitare quell'evento morte, da il senso del fatto tipico offensivo come fatto doloso o colposo di omicidio. Ma, come detto, è di tutta evidenza che nella scienza penalistica molti giuristi non condividono questa sistemazione del dolo e della colpa, continuando a collocarli esclusivamente nella colpevolezza e reiterando la scissione tra dato oggettivo che apparterrebbe al fatto tipico e dato soggettivo che apparterrebbe alla colpevolezza. Grazie tanto per le tue osservazioni che danno la possibilità di svolgere altre riflessioni su questa meravigliosa materia.
@@Avv.FrancescoMeatta ringrazio per la risposta. Ho da poco iniziato lo studio della materia e faccio fatica a sistematizzare i vari concetti tra concezione bipartita e tripartita del reato, cause di non punibilità e colpevolezza (dolo e colpa) e come interagiscono tra di loro. Per non parlare di come il reato omissivo improprio si concili con principio di legalità, sub specie tassatività. Ascolterò le altre lezioni. Saluti
Quelera acquisito come condizione di improcedibilità dell'udienza. Poi dice il giudice di primo grado. Ne discende pertanto la decatoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di quelera in relazione al danno commesso ahi danni di tizio [9/1, 18:52] ❣️❣️❣️: Non dovesse procedere nei confronti di Tizio in cui Art 393,c.p.2 comma ahi danni di tizio . Sospende la confisca del martello 🔨 in sequestro. Non sono stato condannato.?
Molto interessante il suo canale e interessanti i video,(non sono studente) ma per cultura personale mi piace il diritto. Accortezza gradita anche l’assenza di sottofondo musicale durante l’esposizione 👍👍👍 complimenti per tutto 👍 saluti
Grazie Maria, molto gentile. Cerco di mettere l'audio in assenza dell'esposizione oppure alla fine quando il nucleo dell'esposizione è terminata. Se il riferimento è al rumore di eventuali segnali acustici provenienti dall'esterno (o cose simili), chiedo venia, ma non sono un grande esperto di videomaker. Terrò comunque presente il tuo prezioso suggerimento.
@@Avv.FrancescoMeatta forse mi sono espressa male, ma intendevo che così è perfetto e mi piace molto. Va benissimo il sottofondo in introduzione e alla fine. 👍 intendevo dire questo 😊
@@Avv.FrancescoMeattapoi rispondere avvocato 🙏🙏??
Una domanda. Se capisco bene lei include l'elemento soggettivo (dolo o colpa) nella condotta (ad integrare o meno il fatto tipico). Mi sembra un controsenso, in quanto nei suoi esempi (omicidio) abbiamo una condotta dolosa e una condotta colposa. Gli aggettivi servono appunto a determinare il grado di responsabilità, mentre la condotta ha a che fare con "un dato comportamento umano", a evento naturalistico o di mera condotta attribuibile al soggetto da un nesso di causalità al quale poi si verificherà se può essergli rimproverato a titolo di dolo o colpa (e l'assenza di cause di non punibilità)
In effetti, alcuni giuristi non includono il dolo e la colpa come elementi del fatto tipico. Il punto, per il ragionamento che ho mutuato da altri giuristi (e che condivido) è che il dolo e la colpa contribuiscono, unitamente agli elementi oggettivi naturalistici, ad imprimere al fatto quel significato di disvalore che giustifica quel trattamento sanzionatorio previsto per quella figura di reato. In fondo, il nesso di causalità è un criterio di imputazione oggettiva del fatto al suo autore ed il dolo e la colpa rappresentano criterio di imputazione soggettiva del fatto al suo autore. Il grado di responsabilità è concetto che si riconnette, propriamente, al problema della dosimetria in concreto della pena: indubbiamente l'art. 133 cp fa riferimento per determinare la gravità del reato (rectius della responsabilità) all'intensità del dolo e grado della colpa ma anche alle modalità oggettive della condotta e ad altri elementi oggettivi del fatto storico. Nelle mie videolezioni troverai anche la teoria della doppia funzione del dolo e della colpa, e ciò in quanto è un dato ormai acquisito nella scienza penalistica che questi due elementi soggettivi svolgono una precipua funzione anche al livello della tipicità del fatto. In termini giuridico penali, uccidere un uomo è una condotta ancora non significativa che non possiamo qualificare, in uno con l'evento morte che ne scaturisce, nel fatto tipico dell'omicidio doloso o colposo. La condotta, invece, di chi agisce rappresentandosi e volendo proprio la morte di un uomo ovvero che agisce senza adottare le norme cautelari che gli avrebbero consentito di prevenire ed evitare quell'evento morte, da il senso del fatto tipico offensivo come fatto doloso o colposo di omicidio. Ma, come detto, è di tutta evidenza che nella scienza penalistica molti giuristi non condividono questa sistemazione del dolo e della colpa, continuando a collocarli esclusivamente nella colpevolezza e reiterando la scissione tra dato oggettivo che apparterrebbe al fatto tipico e dato soggettivo che apparterrebbe alla colpevolezza. Grazie tanto per le tue osservazioni che danno la possibilità di svolgere altre riflessioni su questa meravigliosa materia.
@@Avv.FrancescoMeatta ringrazio per la risposta. Ho da poco iniziato lo studio della materia e faccio fatica a sistematizzare i vari concetti tra concezione bipartita e tripartita del reato, cause di non punibilità e colpevolezza (dolo e colpa) e come interagiscono tra di loro. Per non parlare di come il reato omissivo improprio si concili con principio di legalità, sub specie tassatività. Ascolterò le altre lezioni. Saluti
Ne discende pertanto la decatoria di improcedibilità
Quelera acquisito come condizione di improcedibilità dell'udienza.
Poi dice il giudice di primo grado. Ne discende pertanto la decatoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di quelera in relazione al danno commesso ahi danni di tizio
[9/1, 18:52] ❣️❣️❣️: Non dovesse procedere nei confronti di Tizio in cui Art 393,c.p.2 comma ahi danni di tizio . Sospende la confisca del martello 🔨 in sequestro. Non sono stato condannato.?