Il ritorno di Cavagna 🌑 Grazie mille per tutto! Sono totalmente d'accordo con lei su tutto il ragionamento in merito all'assenza dei pedagogisti e degli educatori sp in politica, nei diritti umani, nelle sovversioni e nelle battaglie per i diritti civili (ma anche degli altri animali). Tuttavia, sto notando che sempre piu colleghi e colleghe sono interessate al cambiamento, alle lotte, alle intelligenze artificiali,a quello che succede nel mondo. Ci sono tanti colleghi che studiano, si interrogano, e non si limitano al doposcuola e ai dsa. La maggior parte degli educatori e dei pedagogisti è ignorante (lo si nota già dal modo in cui intendono lo studio. Tanti, però, sono intellettuali portatori di cambiamento negli ecosistemi.
Nei gruppi di alcune associazioni di categoria, mi fanno presente che tutti i laureati magistrali possono lavorare come educatori, inglobando anche il titolo. Questa cosa sta mettendo in difficolta tante persone, in merito all'iscrizione all'albo. Cito un commento: carissimo, provo a dissipare un po' di confusione, perché le normative sono ben più complesse. E mi scuso in anticipo per la lungaggine. la legge 55/2024, nei suoi dodici articoli, INTRODUCE un principio normativo, ovvero quello che le professioni di educatore sociopedagogico e del pedagogista divengono professioni ordinistiche e, quindi, per poterle esercitare è necessaria l'iscrizione al relativo albo professionale. In questo caso il così detto "maxi albo" degli educatori professionali sociopedagogici e dei pedagogisti. (Che, per il momento, è in sola attuazione, quindi non esistono ancora gli organi istituzionali, quali le CdA e le figure direttive; così come non esiste ancora un codice etico). Dato che il nostro sistema giuridico, per mandato costituzionale, è propositivo, e non abrogativo, la legge 55/2024 INTEGRA quanto disposto dalla normativa precedente. Integrare vuol dire che se non espressamente usato il termine "abroga", tutto il resto della normativa precedente resta valida. Quindi: • D.M. 520/1998: l'educatore professionale sociosanitario può svolgere le mansioni sociali dell'EP sociopedagogico come previsto dagli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto stesso ma anche dalla legge di bilancio 205/2017 (art. 1 commi 595 e segg. c.d. commi Iori); • art. 1 comma 517 legge 145/2018 (che chiamerei commi post '99) sancisce che l'EP sociopedagogico può lavorare nel sociosanitario, e il DMS agosto 2020, comma 33 bis, ne stabilisce le modalità; • legge 3/2018, stabilisce la natura ordinistica dell'EP sociosanitario, imponendo a chiunque abbia quel titolo -snt2- o titolo equipollente di iscriversi al TSRM, qualunque sia il ruolo che svolge; • D. LGS 65/2017 (citato nella 55/2024): stabilisce i titoli idonei per operare nelle scuole dell'infanzia fascia 0-6; • vari decreti regionali (citati dalla 55/2024) estendono la validità di alcuni titoli ai principi della legge 65/2017; • legge 55/2017, il cui articolo 11 stabilisce i titoli che verranno ammessi in prima applicazione del decreto istitutivo della legge; • la legge 300/1970 (c.d. statuto dei lavoratori) sancisce che se si assume un laureato qualificato per un livello superiore egli ha diritto a svolgere tutte le funzioni svolte dal livello inferiore, purché la formazione del primo sia di livello superiore a quella del sottoposto. Ergo, se un geometra non può svolgere tutte le funzioni di un ingegnere, al contrario l'ingegnere può svolgere ogni funzione del geometra e può, quindi, competere per l'assunzione nel medesimo posto di lavoro. E lo stesso dicasi, per analogia giuridica, di educatore professionale e pedagogista (posizione apicale peraltro prevista dalla legge 205/2017, nonché confermata da una sentenza del Consiglio di Stato, postata dalla collega Erika Annoni, tra l'altro, qualche giorno fa). E, comunque, senza andare lontano basta guardare l'ordine degli Psicologi: chi si trova al primo livello dell'ordine non può svolgere le mansioni dei livelli superiori e, contrariamente, chi è ad un livello superiore può svolgere le mansioni di quelli inferiori. Da quanto detto sopra, l'ANALISI giuridica indica che: 1) i pedagogisti possono svolgere la professione di educatore essendo iscritti al loro naturale ordine di appartenenza; 2) fino al 6 agosto 2024 alcuni titoli saranno ammessi in via applicativa (e alcuni verranno decisi sulla base delle leggi regionali), poi saranno ammessi solo i titoli idonei per svolgere la funzione di educatore sociopedagogico e del pedagogista. 3) Chi si iscrive prima del 6 agosto (e ha titolo idoneo? Questo sarebbe da approfondire?) può partecipare alla istituzione delle commissioni d'albo, candidandosi per i ruoli istituzionalmente previsti; 4) non esistendo ancora uno straccio di commissione d'albo ed uno straccio di codice etico, al momento stiamo parlando solo di aria fritta, dato che non sappiamo nulla di quali saranno i regolamenti interni e, eventualmente, gli esiti di eventuali azioni ricorsive.
La ratio "titolo superiore ingloba titolo inferiore" può essere valida a livello teorico, ma a livello legale tutto ciò che è lecito deve essere esplicitato ed espresso. In mancanza di un core competence e dei Decreti Attuativi io non mi sento di fare affermazioni basate sul mio "buon senso".
Il ritorno di Cavagna 🌑
Grazie mille per tutto! Sono totalmente d'accordo con lei su tutto il ragionamento in merito all'assenza dei pedagogisti e degli educatori sp in politica, nei diritti umani, nelle sovversioni e nelle battaglie per i diritti civili (ma anche degli altri animali). Tuttavia, sto notando che sempre piu colleghi e colleghe sono interessate al cambiamento, alle lotte, alle intelligenze artificiali,a quello che succede nel mondo. Ci sono tanti colleghi che studiano, si interrogano, e non si limitano al doposcuola e ai dsa. La maggior parte degli educatori e dei pedagogisti è ignorante (lo si nota già dal modo in cui intendono lo studio.
Tanti, però, sono intellettuali portatori di cambiamento negli ecosistemi.
Buongiorno Gixo. Spero che con lo scossone del nascente Ordine si sveglino coscienze sopite.
Nei gruppi di alcune associazioni di categoria, mi fanno presente che tutti i laureati magistrali possono lavorare come educatori, inglobando anche il titolo.
Questa cosa sta mettendo in difficolta tante persone, in merito all'iscrizione all'albo. Cito un commento:
carissimo, provo a dissipare un po' di confusione, perché le normative sono ben più complesse.
E mi scuso in anticipo per la lungaggine.
la legge 55/2024, nei suoi dodici articoli, INTRODUCE un principio normativo, ovvero quello che le professioni di educatore sociopedagogico e del pedagogista divengono professioni ordinistiche e, quindi, per poterle esercitare è necessaria l'iscrizione al relativo albo professionale. In questo caso il così detto "maxi albo" degli educatori professionali sociopedagogici e dei pedagogisti.
(Che, per il momento, è in sola attuazione, quindi non esistono ancora gli organi istituzionali, quali le CdA e le figure direttive; così come non esiste ancora un codice etico).
Dato che il nostro sistema giuridico, per mandato costituzionale, è propositivo, e non abrogativo, la legge 55/2024 INTEGRA quanto disposto dalla normativa precedente. Integrare vuol dire che se non espressamente usato il termine "abroga", tutto il resto della normativa precedente resta valida.
Quindi:
• D.M. 520/1998: l'educatore professionale sociosanitario può svolgere le mansioni sociali dell'EP sociopedagogico come previsto dagli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto stesso ma anche dalla legge di bilancio 205/2017 (art. 1 commi 595 e segg. c.d. commi Iori);
• art. 1 comma 517 legge 145/2018 (che chiamerei commi post '99) sancisce che l'EP sociopedagogico può lavorare nel sociosanitario, e il DMS agosto 2020, comma 33 bis, ne stabilisce le modalità;
• legge 3/2018, stabilisce la natura ordinistica dell'EP sociosanitario, imponendo a chiunque abbia quel titolo -snt2- o titolo equipollente di iscriversi al TSRM, qualunque sia il ruolo che svolge;
• D. LGS 65/2017 (citato nella 55/2024): stabilisce i titoli idonei per operare nelle scuole dell'infanzia fascia 0-6;
• vari decreti regionali (citati dalla 55/2024) estendono la validità di alcuni titoli ai principi della legge 65/2017;
• legge 55/2017, il cui articolo 11 stabilisce i titoli che verranno ammessi in prima applicazione del decreto istitutivo della legge;
• la legge 300/1970 (c.d. statuto dei lavoratori) sancisce che se si assume un laureato qualificato per un livello superiore egli ha diritto a svolgere tutte le funzioni svolte dal livello inferiore, purché la formazione del primo sia di livello superiore a quella del sottoposto. Ergo, se un geometra non può svolgere tutte le funzioni di un ingegnere, al contrario l'ingegnere può svolgere ogni funzione del geometra e può, quindi, competere per l'assunzione nel medesimo posto di lavoro.
E lo stesso dicasi, per analogia giuridica, di educatore professionale e pedagogista (posizione apicale peraltro prevista dalla legge 205/2017, nonché confermata da una sentenza del Consiglio di Stato, postata dalla collega Erika Annoni, tra l'altro, qualche giorno fa). E, comunque, senza andare lontano basta guardare l'ordine degli Psicologi: chi si trova al primo livello dell'ordine non può svolgere le mansioni dei livelli superiori e, contrariamente, chi è ad un livello superiore può svolgere le mansioni di quelli inferiori.
Da quanto detto sopra, l'ANALISI giuridica indica che:
1) i pedagogisti possono svolgere la professione di educatore essendo iscritti al loro naturale ordine di appartenenza;
2) fino al 6 agosto 2024 alcuni titoli saranno ammessi in via applicativa (e alcuni verranno decisi sulla base delle leggi regionali), poi saranno ammessi solo i titoli idonei per svolgere la funzione di educatore sociopedagogico e del pedagogista.
3) Chi si iscrive prima del 6 agosto (e ha titolo idoneo? Questo sarebbe da approfondire?) può partecipare alla istituzione delle commissioni d'albo, candidandosi per i ruoli istituzionalmente previsti;
4) non esistendo ancora uno straccio di commissione d'albo ed uno straccio di codice etico, al momento stiamo parlando solo di aria fritta, dato che non sappiamo nulla di quali saranno i regolamenti interni e, eventualmente, gli esiti di eventuali azioni ricorsive.
La ratio "titolo superiore ingloba titolo inferiore" può essere valida a livello teorico, ma a livello legale tutto ciò che è lecito deve essere esplicitato ed espresso. In mancanza di un core competence e dei Decreti Attuativi io non mi sento di fare affermazioni basate sul mio "buon senso".