Sono divorziata ed ero titolare di assegno divorzile,mio marito defunto da tre anni si era risposato ed ebbe una figlia,dopo alcuni anni di ricevere l'assegno divorzile ,mio marito mi propose di accettare una cifra e così chiudere i nostri rapporti economici.Io accettai la cifra e il tutto fu fatto presso il tribunale con il magistrato.secondo la legge ,lei ritiene che io abbia diritto alla reversibilità dato che non si può rinunciare ad un diritto previdenziale?
Buona sera signora, non conosco la sua specifica situazione quindi le posso rispondere in termini generali. La domanda: se l'ex coniuge accetta una somma di denaro una tantum anzichè l'assegno divorzile periodico, ha diritto alla pensione di reversibilità? La risposta è negativa. Le riporto qui di seguito quanto deciso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione augurandomi di averle chiarito i dubbi. Le Sezioni Unite n. 22434/2018 si sono pronunciate finalmente sulla dibattuta questione se il coniuge che percepisca un assegno una tantum in sede di divorzio possa poi godere della pensione di reversibilità dell'ex coniuge. A conclusione di un attento excursus della precedente giurisprudenza, la Suprema Corte conclude che la corresponsione dell'assegno in unica soluzione preclude la proponibilità di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario dell'assegno una tantum, senza che ciò equivalga a negare il carattere autonomo e di natura previdenziale del diritto dell'ex coniuge al concorso sulla pensione di reversibilità. Chiarisce che invece occorre prendere atto che il diritto all'assegno divorzile è stato definitivamente soddisfatto e che non esiste alla morte dell'ex coniuge una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che viene a mancare. Difetta pertanto il requisito funzionale del trattamento di reversibilità che è dato dal presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge. Afferma infine che l'assegno di reversibilità non costituisce la mera continuazione post mortem dell'assegno di divorzio ma si giustifica con le stesse ragioni che giustificavano il sostegno economico all'ex coniuge, mediante la corresponsione dell'assegno divorzile.
Buongiorno, come al solito faccio una premessa. Le mie risposte qui sono generiche perchè non conosco il vostro caso nello specifico. Detto questo, rispondo alla sua domanda. Se si riferisce alla convivenza di fatto ed alla convivenza con contratto registrato in Comune mi dispiace ma il convivente non è contemplato tra i destinatari della pensione reversibile. Un modo ci sarebbe e bisogna rivolgersi all'avvocato.
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Sono divorziata ed ero titolare di assegno divorzile,mio marito defunto da tre anni si era risposato ed ebbe una figlia,dopo alcuni anni di ricevere l'assegno divorzile ,mio marito mi propose di accettare una cifra e così chiudere i nostri rapporti economici.Io accettai la cifra e il tutto fu fatto presso il tribunale con il magistrato.secondo la legge ,lei ritiene che io abbia diritto alla reversibilità dato che non si può rinunciare ad un diritto previdenziale?
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Buona sera signora, non conosco la sua specifica situazione quindi le posso rispondere in termini generali.
La domanda: se l'ex coniuge accetta una somma di denaro una tantum anzichè l'assegno divorzile periodico, ha diritto alla pensione di reversibilità?
La risposta è negativa. Le riporto qui di seguito quanto deciso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione augurandomi di averle chiarito i dubbi.
Le Sezioni Unite n. 22434/2018 si sono pronunciate finalmente sulla dibattuta questione se il coniuge che percepisca un assegno una tantum in sede di divorzio possa poi godere della pensione di reversibilità dell'ex coniuge. A conclusione di un attento excursus della precedente giurisprudenza, la Suprema Corte conclude che la corresponsione dell'assegno in unica soluzione preclude la proponibilità di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario dell'assegno una tantum, senza che ciò equivalga a negare il carattere autonomo e di natura previdenziale del diritto dell'ex coniuge al concorso sulla pensione di reversibilità. Chiarisce che invece occorre prendere atto che il diritto all'assegno divorzile è stato definitivamente soddisfatto e che non esiste alla morte dell'ex coniuge una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che viene a mancare. Difetta pertanto il requisito funzionale del trattamento di reversibilità che è dato dal presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge. Afferma infine che l'assegno di reversibilità non costituisce la mera continuazione post mortem dell'assegno di divorzio ma si giustifica con le stesse ragioni che giustificavano il sostegno economico all'ex coniuge, mediante la corresponsione dell'assegno divorzile.
Buongiorno Avvocato.vorrei chiederle se la reversibilità spetta al coniuge che vive da solo in altro comune?
Si
Salve avvocato...c è qualche legge per la reversibilità in convivenza? grazie mille
Buongiorno, come al solito faccio una premessa. Le mie risposte qui sono generiche perchè non conosco il vostro caso nello specifico.
Detto questo, rispondo alla sua domanda.
Se si riferisce alla convivenza di fatto ed alla convivenza con
contratto registrato in Comune mi dispiace ma il convivente non è contemplato tra i destinatari della pensione reversibile. Un modo ci sarebbe e bisogna rivolgersi all'avvocato.