La notifica preliminare novità del D.L. 146/2021 e legge di conversione 215/2021.

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  • เผยแพร่เมื่อ 27 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 2

  • @lobar3694
    @lobar3694 11 หลายเดือนก่อน +1

    Buongiorno e complimenti per la chiarezza. Avrei un dubbio. Ho iniziato un lavoro con CILA senza notifica preliminare perché inizialmente non necessaria.
    I lavori sono stati affidati ad un muratore lavoratore autonomo. Adesso è sopraggiunta la necessità di fare intervenire anche idraulico ed elettricista.L'elettricista è un autonomo senza dipendenti ma l'idraulico sarebbe un' impresa. Secondo lei è obbligatorio fare la notifica? Riepilogando
    1 muratore autonomo ditta individuale (a cui ho affidato i lavori)
    1 elettricista autonomo (ditta individuale)
    1 idraulico impresa
    L'intervento sarà inferiore ai 200 uomini giorno
    Grazie mille in anticipo !

    • @studioaerreunos.r.l.8295
      @studioaerreunos.r.l.8295  11 หลายเดือนก่อน

      Buongiorno sig. Bartali, la ringrazio.
      In merito alla sua richiesta le comunico quanto segue:
      la normativa prevede che fintanto che vi è una sola impresa, non è necessaria la nomina del coordinatore e la notifica del cantiere.
      I lavoratori autonomi non vengono considerati come impresa e non sono pertanto da considerare nel conteggio delle imprese e quindi il cantiere non oggetto di notifica.
      Bisogna però stare molto attenti che i lavoratori autonomi non costituiscano un'azienda di fatto ovvero un lavoratore autonomo che chiede la collaborazione di un'altro lavoratore autonomo, di fatto si viene a costituire un'azienda, e quindi in questo caso verrebbe a presentarsi uno dei presupposti per cui è necessaria la notifica e le nomina del coordinatore.
      Ricordo che i casi in cui è necessaria la notifica sono i seguenti:
      a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3, ossia nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
      b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
      c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
      Spero di averle dato i chiarimenti richiesti.
      Grazie e buon lavoro