Buongiorno, il video è molto chiaro e ben spiegato, ma per me è presente una lieve imprecisione. Per l'ammortamento fiscale degli automezzi (siccome NON ad uso promiscuo), non dovrebbe essere dimezzato il coefficiente di ammortamento fiscale, siccome sono stati acquistati al 4/1 e non all'1/1 ? La legge tributaria a cui mi riferisco è l'articolo 102 comma 2 del TUIR. Grazie per il suo contributo e la sua chiarezza.
complimenti, esposizione chiarissima. Sarebbe possibile fare delle pillole sulle varie imposte dirette che indirette con le caratteristiche principali?
Buongiorno Pamela, complimenti per il video e la tua chiarezza! Se invece di una società di capitali avessimo una snc, posto che non paga l'ires ma l'irpef secondo i vari scaglioni, il meccanismo per determinare l'utile imponibile e le relative variazioni in aumento e in diminuzione sarebbe stato lo stesso? Potresti fare un video analogo sulle società di persone ?
Per le società di persone bisogna distinguere tra la contabilità ordinaria e la contabilità semplificata per cassa. in contabilità ordinaria si compila il quadro F della dichiarazione dei redditi SP e si applicano le regole fiscali del reddito di impresa per le variazioni in aumento o in diminuzione, per quanto riguarda le semplificate per cassa si applicano ugualmente le variazioni in aumento e diminuzione del reddito fiscale ma la base di partenza è un reddito calcolato per cassa e non per competenza contabile. Per quanto riguarda l'irap dipende se la società ha optato per regime di bilancio oppure no. 👍👍👍👍👍
Gentilissima, è possibile fare alcune pillole: sul calcolo della svalutazione dei crediti; sui prestiti obbligazionari; sui mutui e cambiali? grazie mille. Esposizione molto chiara.
Grazie! purtroppo non mi è chiara una cosa molto più banale... se io che ho un'attività fatturo 100 euro (82 + iva), al di la delle detrazioni/deduzioni, l' imponibile su cui calcolare l' irpef è 82 o 100?
salve prof, le volevo fare una domanda, ad esempio avendo studiato l'art 102 del tuir in merito all'ammortamento dei beni materiali che dice che "se le aziende applicano le percentuali contenute del decreto ministeriale la quota di ammortamento sarà pienamente DEDUCIBILE", riguardo gli impianti ad esempio, tale parte di quota di ammortamento ovvero i 16800 calcolati sulle aliquote fiscali non dovrebbero essere dedotti dai 271000 circa del reddito fiscale prima di calcolare l'aliquota del 24 % ? (lasciando ovviamente i circa 3000 per via della variazione in aumento).
Gli ammortamenti civilistici sono già stati dedotti dall'utile civile quindi per passare dall'utile civile all'utile fiscale devo solo aggiungere la variazione fiscale in aumento relativa alla quota di ammortamenti civili non deducibili fiscalmente
I criteri di stima tributaria delle giacenze finali di beni fungibili, sono stabiliti dall’art. 92 del D.P.R. 917/1986 La valutazione fiscale di tali beni, qualora non sia effettuata a costi specifici, richiede il preventivo raggruppamento degli stessi in categorie omogenee per natura e valore o contenuto economico (R.M. 2/929/1974), e la successiva stima in base ad un valore non inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio di determinazione del costo secondo il metodo della media ponderata, del Lifo o Fifo. Sul punto, si rammenta che il costo deve essere assunto nella propria configurazione fiscale, definita dal principio generale di cui all’art. 110, co. 1, lett. b), del D.P.R. 917/1986, comprendente anche gli oneri accessori di diretta imputazione, con espressa esclusione delle spese generali e degli interessi passivi. Sotto il profilo operativo, l’art. 92, co. 2 e 3, del TUIR contempla anche l’applicazione del Lifo a scatti annuale. Il valore minimo fiscale delle rimanenze è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale o di mercato.
Buongiorno, ho una domanda. Le variazione in diminuzione per le manutenzione nei 5 anni successivi, le faccio indipendentemente dall'avere o no un plafond a disposizione negli anni successivi?
gli ammortamenti indeducibili dal punto di vista fiscale non vengono quindi recuperati negli anni successivi come le manutenzioni indeducibili? mi sono reso conto che spesso si fanno quadrare gli ammortamenti civili con quelli fiscali ed è sbagliato quindi? grazie mille
La gestione degli ammortamenti dovrebbe avere due binari quello civilistico che determina gli stessi in base alla durata economica del bene e quello fiscale che determina la quota di ammortamento facendo riferimento ad un decreto del 1988. Nella prassi comune si tende a far coincidere l'aliquota fiscale con quella civile
le manutenzioni e riparazioni riprese a tassazione perché eccedenti il plafond del 5% costituiscono una variazione temporanea dato che saranno dedotte in quote costanti (cinque) a partire dall'anno successivo. spero di essere stata chiara. A breve pubblicherò una pillola sulla fiscalità differita ed anticipata legata alle variazioni temporanee. 👍👍👍👍👍👍👍👍
@@Gaiettapippipulce962 per il super e Iper ammortamento non si eseguono scritture in partita doppia ma si opera direttamente sul quadro del reddito di impresa apportando delle variazioni in diminuzioni fiscali
Anche oggi ho seguito la sua lezione.. veramente ottima ed esaustiva! Molto meglio di una docente universitaria..! Buonasera FM
La ringrazio molto per
i complimenti 👍👍👍👍👍
Assolutamente ottimo! Era ciò che stavo cercando, grazie tante per la spiegazione. È stata semplice ma molto chiara! 💪🏻
grazie mille per i complimenti
Bellissimo e utilissimo video! Iscritta subito! Mi ha aiutato davvero tanto. Grazie grazie grazie!
Grazie mille per la visione
Gentilissima, fantastica lezione! Finalmente tutto chiaro!!
Grazie per i complimenti :)
Bravissima, molto chiara !!!
Grazie mille per la visione del video
Bravissima
Grazie infinite del complimento
Buongiorno, il video è molto chiaro e ben spiegato, ma per me è presente una lieve imprecisione. Per l'ammortamento fiscale degli automezzi (siccome NON ad uso promiscuo), non dovrebbe essere dimezzato il coefficiente di ammortamento fiscale, siccome sono stati acquistati al 4/1 e non all'1/1 ? La legge tributaria a cui mi riferisco è l'articolo 102 comma 2 del TUIR. Grazie per il suo contributo e la sua chiarezza.
Grazie per la precisazione, l'esercizio è di tipo scolastico e quindi non compendia la riduzione del coefficiente nell'anno di acquisto.
complimenti, esposizione chiarissima. Sarebbe possibile fare delle pillole sulle varie imposte dirette che indirette con le caratteristiche principali?
Grazie per i complimenti. Prendo nota 👍👍👍👍👍👍👍😉
Buongiorno Pamela, complimenti per il video e la tua chiarezza! Se invece di una società di capitali avessimo una snc, posto che non paga l'ires ma l'irpef secondo i vari scaglioni, il meccanismo per determinare l'utile imponibile e le relative variazioni in aumento e in diminuzione sarebbe stato lo stesso? Potresti fare un video analogo sulle società di persone ?
Per le società di persone bisogna distinguere tra la contabilità ordinaria e la contabilità semplificata per cassa. in contabilità ordinaria si compila il quadro F della dichiarazione dei redditi SP e si applicano le regole fiscali del reddito di impresa per le variazioni in aumento o in diminuzione, per quanto riguarda le semplificate per cassa si applicano ugualmente le variazioni in aumento e diminuzione del reddito fiscale ma la base di partenza è un reddito calcolato per cassa e non per competenza contabile. Per quanto riguarda l'irap dipende se la società ha optato per regime di bilancio oppure no.
👍👍👍👍👍
Gentilissima, è possibile fare alcune pillole: sul calcolo della svalutazione dei crediti; sui prestiti obbligazionari; sui mutui e cambiali? grazie mille. Esposizione molto chiara.
Assolutamente sì. Stai collegato 👍👍👍👍👍👍👍
Grazie! purtroppo non mi è chiara una cosa molto più banale... se io che ho un'attività fatturo 100 euro (82 + iva), al di la delle detrazioni/deduzioni, l' imponibile su cui calcolare l' irpef è 82 o 100?
82 che è il ricavo
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Grazie mille per la visione del video 👍
salve prof, le volevo fare una domanda, ad esempio avendo studiato l'art 102 del tuir in merito all'ammortamento dei beni materiali che dice che "se le aziende applicano le percentuali contenute del decreto ministeriale la quota di ammortamento sarà pienamente DEDUCIBILE", riguardo gli impianti ad esempio, tale parte di quota di ammortamento ovvero i 16800 calcolati sulle aliquote fiscali non dovrebbero essere dedotti dai 271000 circa del reddito fiscale prima di calcolare l'aliquota del 24 % ? (lasciando ovviamente i circa 3000 per via della variazione in aumento).
Gli ammortamenti civilistici sono già stati dedotti dall'utile civile quindi per passare dall'utile civile all'utile fiscale devo solo aggiungere la variazione fiscale in aumento relativa alla quota di ammortamenti civili non deducibili fiscalmente
salve prof, può fare anche un esercizio sulla valutazione fiscale delle rimanenze?
se non erro si usa il Lifo a scatti, è corretto?
I criteri di stima tributaria delle giacenze finali di beni fungibili, sono stabiliti dall’art. 92 del D.P.R. 917/1986
La valutazione fiscale di tali beni, qualora non sia effettuata a costi specifici, richiede il preventivo raggruppamento degli stessi in categorie omogenee per natura e valore o contenuto economico (R.M. 2/929/1974), e la successiva stima in base ad un valore non inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio di determinazione del costo secondo il metodo della media ponderata, del Lifo o Fifo. Sul punto, si rammenta che il costo deve essere assunto nella propria configurazione fiscale, definita dal principio generale di cui all’art. 110, co. 1, lett. b), del D.P.R. 917/1986, comprendente anche gli oneri accessori di diretta imputazione, con espressa esclusione delle spese generali e degli interessi passivi.
Sotto il profilo operativo, l’art. 92, co. 2 e 3, del TUIR contempla anche l’applicazione del Lifo a scatti annuale.
Il valore minimo fiscale delle rimanenze è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale o di mercato.
Buongiorno, ho una domanda. Le variazione in diminuzione per le manutenzione nei 5 anni successivi, le faccio indipendentemente dall'avere o no un plafond a disposizione negli anni successivi?
si esattamente. la variazione in diminuzione spetta a prescindere dato che era calcolata sul plafond dell'anno n.
@@pamelafrezzaformazione Grazie!
gli ammortamenti indeducibili dal punto di vista fiscale non vengono quindi recuperati negli anni successivi come le manutenzioni indeducibili? mi sono reso conto che spesso si fanno quadrare gli ammortamenti civili con quelli fiscali ed è sbagliato quindi? grazie mille
La gestione degli ammortamenti dovrebbe avere due binari quello civilistico che determina gli stessi in base alla durata economica del bene e quello fiscale che determina la quota di ammortamento facendo riferimento ad un decreto del 1988. Nella prassi comune si tende a far coincidere l'aliquota fiscale con quella civile
Quindi qui in pratica ha mostrato le variazioni permanenti, non ha trattato le variazioni temporanee, giusto?
le manutenzioni e riparazioni riprese a tassazione perché eccedenti il plafond del 5% costituiscono una variazione temporanea dato che saranno dedotte in quote costanti (cinque) a partire dall'anno successivo. spero di essere stata chiara. A breve pubblicherò una pillola sulla fiscalità differita ed anticipata legata alle variazioni temporanee. 👍👍👍👍👍👍👍👍
Un dubbio, qualora l'ammortamento civilistico sia inferiore dell'ammortamento fiscale come ci si comporta? Che variazione si apporta?
Sta parlando di super o iper ammortamento?
@@pamelafrezzaformazione Si
@@Gaiettapippipulce962 per il super e Iper ammortamento non si eseguono scritture in partita doppia ma si opera direttamente sul quadro del reddito di impresa apportando delle variazioni in diminuzioni fiscali
Grazie mille, ho capito!