Sicurezza sul lavoro - Parte 28 - DLgs 81 / 2008 - tutorial
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- เผยแพร่เมื่อ 19 ต.ค. 2024
- Porte e portoni (1/3)
Caratteristiche: numero, dimensioni, posizione e materiali tali da consentire una rapida uscita, nonché essere facilmente apribili dall’interno
Condizioni ordinarie (senza pericolo di incendio)
Larghezza minima:
0.80 m fino a 25 lavoratori;
1.20 m da 26 a 50 lavoratori;
due porte di almeno 1.20 m e 0.80 m tra 51 e 100 lavoratori, entrambe con apertura nel verso dell’esodo;
oltre i cento lavoratori deve aggiungersi una terza porta che si apre nel verso dell’esodo e di almeno 1.20 m, per ogni 50 lavoratori o frazione da 10 a 50, calcolato nell’eccedenza rispetto a 100
Condizioni di pericolo di esplosione o incendio: una porta di 1.20 m ogni 5 lavoratori, con apertura nel verso dell’esodo
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Porte e portoni (2/3)
Prescrizioni di sicurezza
Magazzini: non sono ammesse porte scorrevoli verticalmente, saracinesche a rullo, porte girevoli su asse centrale, a meno che non esistano altre porte apribili verso l’esterno
Porte apribili nei due versi: deve essere usato materiale trasparente, con segnalazione ad altezza degli occhi, con materiali protetti dalla rottura o dall’urto
Porte scorrevoli: deve essere presente un sistema di sicurezza che eviti l’uscita dalle guida e di cadere
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Porte e portoni (3/3)
Prescrizioni di sicurezza
Porte ad apertura verso l’alto: devono avere un sistema di anti-ricaduta
Porte ad azionamento meccanico: devono essere munite di sistema di arresto di emergenza
Regimi speciali:
luoghi di lavoro già utilizzati prima del 01-01-1993: non si applicano i requisiti sul numero e ubicazione delle porte, ma devono comunque essere presenti porte facilmente apribili dall’interno e che consentano un rapido deflusso
Luoghi di lavoro già utilizzati prima del 27-11-1994: non si applicano le disposizioni sulla larghezza delle porte