Sicurezza sul lavoro - Parte 28 - DLgs 81 / 2008 - tutorial

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  • เผยแพร่เมื่อ 19 ต.ค. 2024
  • Porte e portoni (1/3)
    Caratteristiche: numero, dimensioni, posizione e materiali tali da consentire una rapida uscita, nonché essere facilmente apribili dall’interno
    Condizioni ordinarie (senza pericolo di incendio)
    Larghezza minima:
    0.80 m fino a 25 lavoratori;
    1.20 m da 26 a 50 lavoratori;
    due porte di almeno 1.20 m e 0.80 m tra 51 e 100 lavoratori, entrambe con apertura nel verso dell’esodo;
    oltre i cento lavoratori deve aggiungersi una terza porta che si apre nel verso dell’esodo e di almeno 1.20 m, per ogni 50 lavoratori o frazione da 10 a 50, calcolato nell’eccedenza rispetto a 100
    Condizioni di pericolo di esplosione o incendio: una porta di 1.20 m ogni 5 lavoratori, con apertura nel verso dell’esodo
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    Porte e portoni (2/3)
    Prescrizioni di sicurezza
    Magazzini: non sono ammesse porte scorrevoli verticalmente, saracinesche a rullo, porte girevoli su asse centrale, a meno che non esistano altre porte apribili verso l’esterno
    Porte apribili nei due versi: deve essere usato materiale trasparente, con segnalazione ad altezza degli occhi, con materiali protetti dalla rottura o dall’urto
    Porte scorrevoli: deve essere presente un sistema di sicurezza che eviti l’uscita dalle guida e di cadere
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    Porte e portoni (3/3)
    Prescrizioni di sicurezza
    Porte ad apertura verso l’alto: devono avere un sistema di anti-ricaduta
    Porte ad azionamento meccanico: devono essere munite di sistema di arresto di emergenza
    Regimi speciali:
    luoghi di lavoro già utilizzati prima del 01-01-1993: non si applicano i requisiti sul numero e ubicazione delle porte, ma devono comunque essere presenti porte facilmente apribili dall’interno e che consentano un rapido deflusso
    Luoghi di lavoro già utilizzati prima del 27-11-1994: non si applicano le disposizioni sulla larghezza delle porte

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